Ricettazione di assegni smarriti e successiva circolazione del titolo (Cass. pen. Sez. II n. 34823 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, conservano chiari e intatti i segni esteriori del legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale tra la cosa e il titolare non fa cessare il potere di fatto di quest’ultimo sul bene: colui che per primo se ne impossessa senza restituirlo commette il reato di furto. La successiva circolazione del titolo mediante trasferimento ad altri integra invece l’ipotesi della ricettazione, poiché chi lo riceve è nella condizione psicologica di conoscerne l’altruità e la provenienza furtiva. Il comportamento abituale rilevante ai fini dell’art. 131-bis, quarto comma, cod. pen. ricorre quando l’autore ha commesso almeno due reati della stessa indole, anche successivamente a quello per cui si procede, e non richiede che egli sia dichiarato recidivo, operando i due istituti in ambiti diversi. L’applicazione della recidiva facoltativa attiene a un potere discrezionale del giudice, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità se espressiva di un giudizio di fatto adeguato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 18/11/2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini per il reato di ricettazione di tre assegni postali, denunciati smarriti dal traente, di cui al capo a) dell’imputazione.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi, con i quali censurava la qualificazione giuridica del fatto, l’elemento soggettivo del reato, il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento della recidiva.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono dichiarati manifestamente infondati, con precisazione della motivazione in diritto della sentenza impugnata. La Corte muove dal dato non contestato della disponibilità degli assegni in capo all’imputato, attestata dalla deposizione del testimone che li aveva ricevuti in pagamento.
Richiamando un orientamento costante, la Corte ribadisce che, in caso di smarrimento di cose che conservano i segni esteriori del legittimo possesso altrui, chi per primo se ne impossessa commette furto (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov; Sez. 2, n. 46991 del 08/11/2013, Zaiti; Sez. 2, n. 24100 del 03/05/2011, Ensabella; Sez. 2, n. 8109 del 26/04/2000, Gorini; Sez. 2, n. 11034 del 16/06/1999, Occigano).
Tale principio non esclude la configurabilità della ricettazione: come precisato dalla pronuncia Slavov, la successiva circolazione dei beni mediante trasferimento ad altri integra proprio l’ipotesi della ricettazione. Ne deriva la correttezza della conferma della condanna, poiché il ricorrente non ha affermato il proprio diretto coinvolgimento nel furto degli assegni, trovando applicazione il principio secondo cui risponde di ricettazione chi, trovato nella disponibilità della refurtiva senza elementi che riconducano il possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe).
La Corte reputa logico il giudizio di inattendibilità della tesi difensiva, basata su pregresse relazioni con il traente, posto che questi aveva denunciato lo smarrimento senza che emergessero elementi che ne mettessero in dubbio la veridicità. Quanto all’elemento psicologico, la natura degli assegni, cose che conservano i segni esteriori del legittimo possesso altrui, pone chi li riceve o acquisti dopo il furto nella condizione di conoscerne l’altruità e la provenienza furtiva.
Il terzo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte richiama la sentenza “Tushaj” (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016), secondo cui il comportamento abituale ricorre quando l’autore ha commesso almeno due reati della stessa indole, anche successivamente a quello per cui si procede. L’abitualità non richiede la dichiarazione di recidiva e opera in un ambito diverso rispetto a quest’ultima, come confermato da Sez. 6, n. 26867 del 28/03/2017, Sciammacca.
Il quarto motivo è dichiarato non consentito. La Corte ricorda che è richiesta una specifica motivazione sia quando il giudice affermi sia quando escluda la recidiva (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco), e che l’aumento per recidiva facoltativa attiene a un potere discrezionale (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca). Nel caso di specie la Corte d’appello ha confermato la recidiva ravvisando nel reato una espressione di maggiore pericolosità sociale, in relazione alle plurime precedenti condanne. Tale motivazione è ritenuta sufficiente e insindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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