Reato continuato in executivis: non basta abitualità criminosa o movente identico (Cass. pen. Sez. I n. 34123 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede, non diversamente che nel processo di cognizione, una approfondita verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e la prova che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non basta valorizzare uno solo di tali indici se i reati successivi appaiono frutto di determinazione estemporanea. È onere del condannato indicare i reati di cui chiede l’unificazione e gli elementi specifici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica, all’identità o analogia dei titoli di reato, né al movente: simili indici segnalano abitualità criminosa o scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, non un progetto criminoso unitario.
Il Fatto
Il condannato propone istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere l’applicazione in executivis della disciplina del reato continuato, con rideterminazione della pena, in relazione a fattispecie di violazioni fiscali, riciclaggio e bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, già oggetto di unificazione, e al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti oggetto di una quarta sentenza esecutiva.
La Corte d’appello di Brescia, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigetta l’istanza. Avverso tale ordinanza il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 81 e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione: il giudice avrebbe omesso di analizzare gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, in particolare la distanza temporale inferiore a due anni tra le fattispecie omogenee, la comune localizzazione delle condotte, l’irrilevanza dei destinatari delle fatture e la gestione della medesima compagine societaria nello stesso arco temporale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla giurisprudenza consolidata in materia. Il riconoscimento della continuazione esige una verifica approfondita di concreti indicatori: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita, oltre alla prova che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo. Richiama Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui non basta un solo indice se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.
Sul piano processuale, la Corte ricorda che grava sul condannato l’onere di indicare i reati di cui chiede l’unificazione e gli elementi specifici della riconducibilità a una programmazione unitaria, spettando al giudice dell’esecuzione individuare gli elementi sostanziali del medesimo disegno criminoso (Sez. I n. 28762 del 2023). Non è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica o all’identità dei titoli di reato, né al movente (Sez. V n. 21326 del 2010; Sez. I n. 35806 del 2016; Sez. III n. 17738 del 2018; Sez. VII n. 5305 del 2008; Sez. I n. 35639 del 2013). Il fattore cronologico è indicatore specifico che distingue la continuazione dalla mera tendenza a delinquere (Sez. I n. 34142 del 2021).
La Corte ritiene che l’ordinanza impugnata faccia corretto uso di tali principi con argomentazioni logiche e non contraddittorie. Essa evidenzia che l’unico elemento comune ai diversi episodi è lo schermo societario utilizzato per l’emissione delle fatture; che tra l’ultima condotta già unificata e la prima della quarta sentenza intercorre un arco temporale di quasi due anni; che il contesto criminoso successivo è del tutto diverso, essendo le fatture emesse in favore di soggetti giuridici differenti; e che le precedenti sentenze unificate riguardano compagini sociali diverse, con compartecipi non coinvolti nelle vicende successive e in luoghi distanti.
La Corte richiama infine Sez. I n. 39222 del 2014, secondo cui la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una scelta di vita o a un programma generico, non integra l’unitarietà di ideazione richiesta dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. Il ricorso, che lamenta la mancata considerazione di indici in realtà considerati e approfonditi, è infondato: segue il rigetto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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