Calunnia: il coinvolgimento di terzi non si presume (Cass. pen. Sez. VI n. 34844 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di calunnia, di cui all’art. 368 cod. pen., richiede la volontà cosciente della condotta e la consapevolezza dell’innocenza della persona cui viene attribuito un fatto costituente reato. Tale consapevolezza deve riferirsi a un soggetto determinato: l’incolpazione non può estendersi ad altri soggetti sulla base della mera condivisione dell’operazione complessiva o di valutazioni postume compiute in sede di iscrizione della notizia di reato. Ne consegue che la configurabilità del concorso formale ex art. 81 cod. pen. per più reati di calunnia esige l’accertamento dell’effettivo coinvolgimento, anche solo indiretto, di ciascun soggetto falsamente accusato. In difetto, il relativo capo della sentenza impugnata è annullato con rinvio.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una falsa denuncia con cui una donna riferiva di essere stata percossa con un pugno durante una perquisizione personale. All’esito del giudizio di primo grado, l’imputata era stata riconosciuta colpevole del reato di calunnia e condannata a pena di giustizia, con contestazione del concorso formale ex art. 81 cod. pen.

La Corte di appello di Torino aveva confermato la decisione. L’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la precarietà delle proprie condizioni psicofisiche all’epoca dei fatti e con il secondo motivo l’erronea applicazione del concorso formale, avendo attribuito il fatto lesivo a un solo operante.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è solo in parte fondato. La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che investe l’affermazione di responsabilità in relazione alle condizioni psicofisiche della ricorrente. Il motivo è inammissibile, perché ripropone una questione di fatto alla quale la sentenza impugnata ha dato risposta senza vizi logici o giuridici.

I giudici di merito, osserva la Corte, hanno escluso qualsiasi incidenza delle condizioni psicologiche della donna rispetto alla condotta tenuta, qualificandola come strutturata: prima minacciosa, poi eseguita, nel formulare la falsa denuncia. Il primo motivo è dunque volto a sollecitare una rivalutazione nel merito, estranea al giudizio di legittimità.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte richiama il profilo oggettivo e, soprattutto, quello soggettivo del reato di calunnia: la volontà cosciente della condotta criminosa e la consapevolezza dell’innocenza della persona cui viene attribuito un fatto costituente reato. È su questo secondo profilo che si misura la tenuta dell’imputazione plurima.

Il coinvolgimento di tutti gli operanti nella falsa accusa risulta, secondo la sentenza, da un lato a valutazioni postume compiute in sede di iscrizione della notizia di reato e dall’altro alla generica condivisione dell’operazione. A fronte di ciò, l’accusa mossa dalla donna risulta univocamente rivolta nei confronti di un unico operante. Ne deriva che l’estensione dell’incolpazione agli altri soggetti presenti si fonda su una mera congettura, priva del necessario sostegno soggettivo.

La Corte annulla pertanto la sentenza impugnata limitatamente all’art. 81 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino, rigettando nel resto il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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