Ricorso tardivo e rito cartolare ostativo al termine lungo (Cass. pen. Sez. VII n. 8489 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, la previsione dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini di impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, non trova applicazione per il ricorso per cassazione avverso le pronunce rese all’esito di giudizio di appello celebrato in udienza camerale non partecipata nel vigore del rito emergenziale di cui all’art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, se la dichiarazione di assenza non sia stata effettuata nelle modalità previste dagli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen. Il termine per impugnare resta dunque quello ordinario decorrente dal deposito della motivazione, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto oltre la scadenza.
Il Fatto
L’imputato, giudicato in primo grado con rito abbreviato, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 25 giugno 2024, la cui motivazione è stata depositata il 27 giugno 2024.
Il ricorso viene depositato il 24 settembre 2024. La questione che il Collegio deve risolvere riguarda la decorrenza del termine per impugnare e, in particolare, l’applicabilità della maggiorazione di quindici giorni prevista per il difensore dell’imputato giudicato in assenza.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il ricorso è stato proposto tardivamente. La sentenza di appello è stata emessa il 25 giugno 2024, con deposito della motivazione il 27 giugno successivo; il termine per il ricorso scadeva, ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. b), 544, comma 2, e 598 cod. proc. pen., il 9 settembre 2024, mentre il deposito è avvenuto il 24 settembre 2024.
Il Collegio esamina poi la possibilità di applicare l’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini di impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza. Nel caso di specie l’imputato risultava presente in primo grado, sicché la disposizione non può trovare applicazione.
La Corte osserva inoltre che il giudizio di appello si è svolto in camera di consiglio, con rito cartolare ex art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, non essendo stata formulata dalle parti richiesta di trattazione orale né avendo l’imputato manifestato la volontà di comparire.
Richiamando il precedente Sez. 7, ord. n. 1585 del 2023, il Collegio ribadisce che la previsione dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. non opera per il ricorso in cassazione avverso le pronunce rese in udienza camerale non partecipata nel vigore del rito emergenziale, quando la dichiarazione di assenza non sia stata effettuata nelle modalità degli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile con procedura de plano. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenuta congrua in ragione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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