Inammissibile il ricorso sui fatti di DASPO riproduttivo di censure di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 38026 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure di fatto già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza indicare specifiche carenze argomentative della sentenza impugnata. In tema di DASPO, la valutazione delle prove e dell’abitualità della condotta di mancata ottemperanza alle prescrizioni rientra nel giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità quando la motivazione sia congrua e coerente. La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 16 gennaio 2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala il 26 maggio 2023 nei confronti dell’imputato, in relazione al reato previsto dagli art. 81, secondo comma, e 13-bis, comma 6, del d.l. n. 14 del 2017, per non aver ottemperato alle prescrizioni di presentazione agli uffici di polizia contenute nel provvedimento che disponeva il DASPO a suo carico.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, il vizio di motivazione e l’errata applicazione della legge penale. Il ricorrente lamentava la mancata considerazione della testimonianza degli agenti, secondo cui le condotte di omessa presentazione si sarebbero svolte in date diverse da quelle contestate, ciò che avrebbe escluso l’abitualità del comportamento e consentito l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen..

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha rilevato come il motivo non risulti consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione corretta.

I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’appello ha correttamente ritenuto irrilevanti le dichiarazioni degli agenti di Polizia. Il Tribunale aveva già escluso la responsabilità dell’imputato per gli episodi relativi alle diverse date indicate; pertanto, l’assoluzione per quei fatti non incideva sulle ulteriori condotte accertate.

Risultavano invece provate, sulla base delle annotazioni di servizio — la cui acquisizione era avvenuta con il consenso della difesa — le ulteriori condotte di mancata presentazione indicate nella sentenza. Su tali basi, la Corte d’appello ha ritenuto sussistente sia la responsabilità penale dell’imputato sia l’abitualità della condotta.

La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile. Nel motivare, ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000, rilevando che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Da tale declaratoria consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e quello del versamento della somma, equitativamente fissata in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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