Riesame cautelare, la Cassazione non rivede esigenze e adeguatezza della misura (Cass. pen. Sez. V n. 34925 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari è circoscritto all’esame dell’atto impugnato e non consente alla Corte di cassazione alcuna revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, dello spessore degli indizi né delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura. L’atto è incensurabile quando espone le ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e non presenta illogicità evidenti. Il requisito dell’attualità del pericolo di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non equivale all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto, ma richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. La sopravvenuta sostituzione della misura fa venir meno l’interesse alla coltivazione del ricorso.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame, ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata dal G.I.P. presso il Tribunale di Verbania a un indagato per i delitti di cui agli artt. 476 e 375 cod. pen., commessi in concorso con altri nella qualità di sindaco di un ente locale. Gli si contesta il preconfezionamento di una falsa ordinanza comunale, diretta a legittimare ex post l’esecuzione di lavori urbanistici privi delle necessarie autorizzazioni, così realizzando una forma di frode nel processo penale.

Il ricorrente ha dedotto la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione e l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 292 e 275 cod. proc. pen. Si duole che il Tribunale non si sia confrontato con le doglianze difensive sulla mancata valutazione delle esigenze cautelari, dell’adeguatezza e proporzionalità della misura e della sua non sostituibilità con una più mite, sostenendo l’idoneità del divieto di dimora in ragione della sopravvenuta sospensione dalla carica e dell’interruzione dei rapporti con l’entourage, oltre alla mancata considerazione dell’età avanzata e delle condizioni di salute.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. La Corte richiama la costante linea interpretativa per cui l’ordinamento non conferisce al giudice di legittimità il potere di riconsiderare gli elementi fattuali, lo spessore degli indizi e le caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice della cautela e al Tribunale del riesame (Sez. 2 n. 9212 del 02.02.2017; Sez. 2 n. 56 del 07.12.2011). Il controllo resta circoscritto alla verifica che l’atto esponga le ragioni giuridicamente significative e non presenti illogicità evidenti.

Il motivo, concentrato sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sul rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, è in parte generico, perché ripropositivo di doglianze già esaminate dal Tribunale, in parte non consentito in sede di legittimità e nel resto inaccoglibile. La Corte ribadisce che l’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. riguarda la probabile reiterazione di reati della stessa specie, che offendono il medesimo bene giuridico o presentano la medesima natura, non già soltanto i reati per cui si procede (Sez. 5 n. 70 del 24.09.2018; Sez. 6 n. 47887 del 25.09.2019; Sez. 5 n. 52301 del 14.07.2016).

Quanto all’attualità del pericolo, essa non va equiparata all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto, ma indica la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, da apprezzare sulla base della vicinanza ai fatti o della presenza di elementi indicativi recenti (Sez. 5 n. 11250 del 19.11.2018; Sez. 1 n. 14840 del 22.01.2020; Sez. 2 n. 5054 del 24.11.2020). Il Tribunale ha dato conto dell’allarme sociale e della capacità di condizionamento dell’indagato sui dipendenti comunali, coinvolti nella predisposizione di atti pubblici artefatti.

Recedono le censure sull’avvenuta sospensione dalla carica e sulla presunta recisione dei rapporti con i coindagati, come pure quelle sulle condizioni di salute, non documentate, fronteggiabili con le autorizzazioni ad allontanarsi dal luogo di restrizione (Sez. 3 n. 34235 del 15.10.2010). Quanto ai parametri di adeguatezza, il G.I.P. presso il Tribunale di Verbania ha sostituito, in data 10 luglio 2025, la misura domiciliare con il divieto di dimora espressamente invocato in riesame. L’impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell’ordinanza originaria, salvo che il ricorrente non abbia motivato di volersene servire per la riparazione dell’ingiusta detenzione, come non è avvenuto (Sez. Un. n. 7931 del 16.12.2010; Sez. Un. n. 6624 del 27.10.2011). È venuta meno, sotto tale aspetto, l’attualità dell’interesse, a prescindere dal postumo ripristino della misura più severa, oggetto eventualmente di autonoma impugnazione. Il rigetto consegue la condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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