Inammissibile il ricorso ex art. 448 cod. proc. pen. per qualificazione aspecifica (Cass. pen. Sez. V n. 34924 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione che deduca, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile nei soli casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. È pertanto inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. Il delitto di falsa attestazione del privato di cui all’art. 483 cod. pen. può concorrere con quello di falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell’atto cui l’attestazione inerisce (artt. 48 e 479 cod. pen.), quando la dichiarazione non veridica concerna fatti dei quali l’atto pubblico è destinato a provare la verità.

Il Fatto

Il g.i.p. presso il tribunale di Lucca, con sentenza del 27 maggio 2025, aveva applicato agli imputati la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., quantificata in mesi otto di reclusione ciascuno e sostituita con la pena pecuniaria, per i reati di cui agli artt. 483 cod. pen., in relazione agli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, e agli artt. 56, 48 e 479 cod. pen..

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo hanno sostenuto che la condotta andava ricondotta al solo art. 483 cod. pen., difettando la fattispecie del tentativo di falso in atto pubblico per induzione, poiché il pubblico ufficiale si era limitato a riprodurre il contenuto delle autocertificazioni all’atto di registrazione della pratica. Con il secondo hanno dedotto l’erronea qualificazione giuridica del reato di cui agli artt. 56, 48 e 479 cod. pen., assumendo che il destinatario dell’inganno, funzionario della Motorizzazione, fosse persona professionalmente qualificata e che difettasse quindi l’idoneità della falsa autocertificazione ad indurre in errore.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che il motivo è attinto dal vizio di a-specificità. Ha richiamato il consolidato indirizzo di legittimità secondo cui, in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. è limitato ai soli casi di errore manifesto, cioè quando la qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, restando inammissibile l’impugnazione che denunci in modo non autosufficiente una violazione di legge non immediatamente evincibile dagli atti. A sostegno ha citato Cass. sez. 4, n. 13749 del 23/3/22, Cass. sez. 5, n. 33145 del 8/10/20 e Cass. sez. 1, n. 15553 del 20/3/18.

Nel merito della qualificazione, la Corte ha ricordato che il delitto di falsa attestazione del privato ex art. 483 cod. pen. può concorrere con quello di falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell’atto cui l’attestazione inerisce, sempre che la dichiarazione non veridica concerna fatti dei quali l’atto pubblico è destinato a provare la verità, stante il rapporto di causa-effetto tra il fatto attestato dal privato e il contenuto dispositivo dell’atto. Ha richiamato sul punto Sez. U n. 35488 del 28/06/2007 e sez. 5, n. 40800 del 22/09/2022.

Applicando tali principi, la Corte ha escluso che sussista alcuna palese distonia tra la qualificazione attribuita in sentenza e la formulazione del capo d’accusa, versandosi in un caso di diretto collegamento tra la falsa autocertificazione redatta dagli imputati e l’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della conversione della patente straniera, di pertinenza dei funzionari della Motorizzazione. Ha quindi ritenuto improponibile la questione relativa all’ambito di competenza e al grado di preparazione professionale del singolo pubblico ufficiale, trattandosi di accertamenti “in fatto” incompatibili con la peculiarità e la speditezza del rito speciale prescelto.

All’inammissibilità del ricorso sono conseguite, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi, al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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