Estorsione consumata per imposizione di rapporto negoziale (Cass. pen. Sez. VII n. 34894 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di estorsione consumata, e non quello tentato, la condotta di chi impone al soggetto passivo di instaurare un rapporto negoziale patrimoniale con l’agente o con altri. In tal caso l’ingiusto profitto con altrui danno è implicito nella violazione dell’autonomia contrattuale che il contraente vittima, obbligato al rapporto, subisce. Il vizio di travisamento della prova dichiarativa non può fondarsi su presunti errori di interpretazione o di valutazione del senso probatorio delle dichiarazioni, occorrendo la palese e incontrovertibile difformità tra il significato intrinseco della dichiarazione e quello individuato dal giudice. È inammissibile il motivo che, dolendosi del difetto dell’elemento psicologico, solleciti una diversa lettura delle risultanze processuali.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 04.04.2025, confermava la dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di estorsione, ritenendo attendibile la ricostruzione resa dalla persona offesa e confermata dalle deposizioni dei testimoni. I giudici di merito ravvisavano l’ipotesi consumata e non quella tentata.
Il condannato ricorreva per cassazione, deducendo con il primo motivo l’erronea affermazione della responsabilità per difetto dell’elemento psicologico e, con il secondo, il travisamento delle dichiarazioni della persona offesa, dalle quali la Corte territoriale aveva desunto l’estorsione consumata anziché tentata ai sensi dell’art. 56 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII osserva anzitutto che il primo motivo non è formulato nei termini consentiti dalla legge. La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, né saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Il motivo, in realtà, sollecita un diverso apprezzamento delle risultanze, contestando la decisione dei giudici di merito che, con valutazione conforme dei dati probatori, hanno ravvisato tutti gli elementi costitutivi del reato, compreso quello soggettivo. Su tale giudizio non incide logicamente l’assoluzione dei concorrenti per non aver commesso il fatto.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo reputa manifestamente infondato. Ai fini del travisamento della prova dichiarativa è esclusa la rilevanza di presunti errori del giudice nell’interpretazione e nella valutazione del senso probatorio delle dichiarazioni rese. È necessario evidenziare, in maniera definita, la palese e incontrovertibile difformità tra il significato intrinseco della dichiarazione e quello individuato dal giudice.
Sul piano sostanziale, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità correttamente applicata dalla Corte territoriale: si configura il delitto di estorsione consumata quando taluno imponga al soggetto passivo di instaurare un rapporto negoziale patrimoniale con l’agente o con altri soggetti. L’ingiusto profitto con altrui danno è implicito nella violazione dell’autonomia contrattuale che il contraente vittima, obbligato al rapporto, subisce. La Corte richiama inoltre l’ipotesi del datore di lavoro che minacci il licenziamento per costringere i dipendenti ad accettare trattamenti retributivi deteriori o condizioni lavorative contra ius.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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