Recidiva reiterata infraquinquennale e pena equivalente alle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 34190 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recidiva reiterata specifica infraquinquennale, il giudice di merito può dichiararla equivalente alle circostanze attenuanti generiche quando ne scruti analiticamente la valenza, valorizzando le precedenti condanne per il medesimo reato e la brevità del lasso di tempo tra le condotte devianti e l’esecuzione dell’ordine di allontanamento. La motivazione deve dare conto delle modalità del fatto e della volontà di perseverare nelle condotte illecite. Non è sufficiente la generica doglianza sulla mancata effettiva valutazione dei precedenti penali in funzione del giudizio di maggiore pericolosità sociale. La conclusione che il reato costituisce espressione di maggiore pericolosità sociale è censurabile solo se la sentenza non abbia offerto un’esposizione congrua degli indici di recidiva.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in secondo grado dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza del 16/12/2025. La decisione impugnata aveva riconosciuto la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, dichiarandola equivalente alle circostanze attenuanti generiche.
Da qui l’unico motivo di ricorso per cassazione: l’imputato deduce che i giudici di merito non avrebbero effettivamente valutato i precedenti penali in funzione del giudizio di maggiore pericolosità sociale alla base dell’applicazione dell’aggravante.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la palese manifesta infondatezza delle doglianze. Il motivo, secondo la Corte, è privo di pregio perché le conformi sentenze di merito hanno scrutinato analiticamente la valenza della ricaduta nel reato.
Decisivo, per la Corte, è che i giudici di merito abbiano messo in evidenza la precedente condanna per il medesimo reato oggetto del procedimento — inosservanza dell’ordine di espulsione di cui all’art. 235 cod. pen. — e la brevità del lasso di tempo che ha caratterizzato le condotte devianti rispetto all’esecuzione dell’ordine di allontanamento.
La sentenza impugnata ha inoltre valorizzato, in termini congrui rispetto al tema della recidiva, anche le modalità dell’arresto, ritenute indicative di una volontà manifesta di non attenersi alle regole della convivenza civile e di perseverare nelle condotte illecite.
Quanto alle obiezioni del ricorrente, la Corte le ritiene generiche: esse fanno leva su una supposta mancata valutazione dei precedenti penali, ma non scalfiscono la conclusione secondo cui il reato costituisce espressione di maggiore pericolosità sociale meritevole dell’applicazione della contestata aggravante. La valutazione della ricaduta nel reato, in questa lettura, esprime l’indifferenza dell’imputato alla portata precettiva della norma penale.
All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.