Inammissibile il ricorso sulla pena concordata dopo rinuncia ai motivi (Cass. pen. Sez. V n. 34999 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia a uno o più motivi di appello, conseguente al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione investiti dai motivi residui. Ne deriva che l’imputato non può dolersi, con il ricorso per cassazione, dell’eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. Il giudice che accoglie la richiesta di riduzione della pena non è tenuto a specifica motivazione sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., perché la rinuncia ai motivi sulla responsabilità presuppone la pronuncia affermativa di colpevolezza e l’inesistenza delle cause di non punibilità. È inammissibile il ricorso che investe la misura della pena concordata, salvo il caso di illegalità della pena stessa.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti, aveva rideterminato la pena nei confronti dell’imputato, su accordo delle parti, per i reati di bancarotta distrattiva e bancarotta impropria da operazioni dolose, riconosciuta la continuazione con i fatti giudicati con altra sentenza divenuta irrevocabile.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.; con il secondo ha censurato il vizio di motivazione sulla quantificazione della pena e sugli aumenti applicati a titolo di continuazione. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo dalla natura del concordato in appello. La rinuncia a uno o più motivi, conseguente all’accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., delimita l’effetto devolutivo del gravame: la cognizione del giudice resta circoscritta ai soli capi o punti ai quali si riferiscono i motivi non rinunciati.

Da questa premessa discende la prima conseguenza. L’imputato non può dolersi in cassazione dell’omessa motivazione sui motivi rinunciati, perché su di essi il giudice di appello non era più chiamato a pronunciarsi. La Corte ha richiamato sul punto Sez. IV n. 52803 del 14.09.2018, secondo cui, quando la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità, il giudice che accoglie la richiesta di riduzione della pena non deve specifica motivazione sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

Il ragionamento si articola su un duplice argomento. Da un lato, per l’effetto devolutivo dell’appello, la cognizione resta limitata ai motivi non rinunciati, attinenti al solo trattamento sanzionatorio o ad altro tema residuo. Dall’altro, la rinuncia ai motivi sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa di colpevolezza e, quindi, l’inesistenza delle cause di non punibilità dell’art. 129 cod. proc. pen.

La Corte ha poi affrontato il secondo motivo. È inammissibile il ricorso proposto in relazione alla misura della pena concordata, perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato. Il principio vale anche per la determinazione degli aumenti disposti per la continuazione, con la sola eccezione dell’ipotesi di illegalità della pena concordata, nella specie non ricorrente né evocata. Sul punto richiamate Sez. III n. 19983 del 09.06.2020 e Sez. V n. 7333/19 del 13.11.2018.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13.06.2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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