Sequestro preventivo, fumus e consapevolezza dell’erede nella denuncia di successione (Cass. pen. Sez. V n. 34997 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Nella valutazione del fumus commissi delicti il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto delle concrete risultanze processuali e delle contestazioni difensive, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria. La verifica sommaria include la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, compreso quello soggettivo. È quindi affetta da motivazione apparente l’ordinanza che, a fronte di specifici rilievi difensivi, si limiti a rimarcare l’astratta configurabilità del reato, senza prendere posizione sul tema decisivo della consapevolezza dell’indagato.

Il Fatto

Il Tribunale di Matera, in funzione di giudice delle impugnazioni in materia di misure cautelari reali, ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagata avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP sul compendio ereditario del de cuius. Il fumus era ravvisato nei delitti di cui agli artt. 483 e 646 cod. pen.: la coniuge del defunto, nella denuncia di successione, avrebbe omesso di indicare tra i coeredi il figlio naturale del deceduto, rendendo mendace l’atto pubblico.

Il Tribunale ha escluso che l’oggetto del vincolo potesse ridursi oltre la metà del compendio, spettando al giudice civile la divisione tra i coeredi. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’apparenza della motivazione sul punto della consapevolezza dell’indagata circa l’esistenza del coerede.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto un dato processuale: nel fascicolo trasmesso non è presente il provvedimento relativo al secondo motivo di ricorso. L’esame resta quindi limitato al primo motivo, con accertamenti rimessi alla Cancelleria in ordine al secondo provvedimento oggetto di impugnazione.

Sul merito, la Corte richiama il diritto vivente secondo cui il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, comprendendosi in tale nozione i vizi della motivazione così radicali da renderla inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29.05.2008).

Nel caso di specie, la motivazione è affetta da motivazione apparente. Richiamato l’art. 573 cod. civ., la Corte osserva che, in assenza di una dichiarazione giudiziale della filiazione naturale, il tema della consapevolezza dell’indagata circa l’esistenza di un riconoscimento ufficiale del figlio naturale del coniuge defunto era decisivo ai fini della verifica del fumus del delitto di cui all’art. 483 cod. pen.: solo se la denunciante fosse stata consapevole della qualità di coerede avrebbe potuto rendere una dichiarazione mendace.

Tale controllo non poteva essere eluso, atteso l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 23 del 20.11.1996 e i dicta della Corte costituzionale, ordinanza n. 153 del 2007: nella valutazione del fumus il giudice del riesame deve tener conto in modo puntuale e coerente delle contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie, indicando le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato. La verifica deve includere anche l’elemento soggettivo.

Il Tribunale, pur a fronte di specifici rilievi difensivi, si è limitato a rimarcare l’astratta configurabilità del reato, senza prendere effettiva posizione sulla consapevolezza della denunciante. La motivazione che rinvia al prosieguo del procedimento è quindi in contrasto con le indicate direttive: di qui l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Matera.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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