Nullità assoluta per rito camerale non partecipato in appello (Cass. pen. Sez. V n. 34993 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ove il difensore dell’imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del giudizio di appello con rito camerale non partecipato si realizza secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza. Si determina così una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., e non una mera violazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il principio opera anche con riguardo alla disciplina del giudizio di appello introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022. Avanzata la richiesta, l’udienza deve svolgersi in forma orale, con previo avviso alle parti diverse da quella richiedente.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 16 ottobre 2024, aveva parzialmente riformato in punto di trattamento sanzionatorio la decisione con cui il Tribunale di Trani aveva dichiarato due imputati responsabili del delitto di cui agli artt. 110 e 497-bis, comma 2, cod. pen., per il possesso di quattro carte d’identità false accertate durante un controllo aeroportuale. I condannati erano stati inoltre tenuti al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede.
Nel giudizio di secondo grado la difesa aveva chiesto il differimento dell’udienza camerale per adesione a un’astensione collettiva. La Corte territoriale aveva respinto l’istanza, rilevando che nessuna parte aveva avanzato tempestiva richiesta di trattazione orale e che, in ogni caso, la richiesta di differimento era tardiva. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e l’illegittimità del diniego opposto alla richiesta di rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie i ricorsi per l’assorbente ragione esposta nel primo motivo. Il dato dirimente è che il difensore degli imputati aveva depositato tempestiva istanza di discussione orale, mediante missiva inviata tramite PEC il 19 settembre 2024 all’indirizzo telematico dedicato e regolarmente accettata dal sistema. Ciononostante, il giudizio di appello è stato celebrato in forma cartolare, senza la presenza delle parti e senza che il difensore depositasse le conclusioni.
La Corte richiama il principio affermato in tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica: quando il difensore abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato realizza un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con l’assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (si richiamano, tra le altre, Sez. 6 n. 16080 del 20/03/2024 e Sez. 6 n. 15098 del 17/03/2025, Sez. 6 n. 44361 del 24/10/2024, Sez. 3 n. 29348 del 04/04/2024).
Il Collegio condivide tale divisamento e ne estende l’operatività anche alla disciplina del giudizio di appello introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022. La ragione dell’invalidità non si esaurisce nella violazione del contraddittorio, riguardante l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato, ma attinge più radicalmente l’assenza del difensore nei casi in cui la sua presenza è obbligatoria, come previsto dall’art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Ne deriva che, ove sia stata avanzata tempestiva e rituale richiesta di trattazione orale dell’appello, l’udienza deve svolgersi in tale forma, con previo avviso della modalità di celebrazione alle parti diverse da quella richiedente, affinché le stesse possano consapevolmente determinarsi. L’accertata nullità assorbe il secondo motivo, relativo al diniego di differimento per adesione all’astensione collettiva. La sentenza impugnata è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
Nota della Redazione
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