Chat Sky Ecc via O.e.i.: utilizzabili secondo le Sezioni Unite (Cass. pen. Sez. III n. 8865 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione, tramite ordine europeo di indagine, dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in un procedimento pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, non è disciplinata dall’art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, trovando invece applicazione la disciplina dell’art. 270 cod. proc. pen. L’ordine europeo di indagine diretto a ottenere tali risultati, già in possesso dell’autorità straniera, è ammissibile e non deve essere preceduto da autorizzazione del giudice italiano, non richiesta dalla disciplina nazionale. Non è necessaria l’acquisizione e il deposito dei provvedimenti dell’autorità straniera che hanno autorizzato le indagini, perché l’art. 78 disp. att. cod. proc. pen. non lo impone. L’utilizzabilità va esclusa solo se il giudice rileva la violazione dei diritti fondamentali, con onere di allegazione e prova a carico della parte interessata.
Il Fatto
Il ricorrente era destinatario di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per reati di traffico di stupefacenti contestati ai capi 14 e 17, in relazione all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 09/08/2024, aveva respinto l’istanza di riesame, confermando il quadro indiziario e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva.
Il compendio indiziario si fondava su comunicazioni scambiate su chat di gruppo tramite un sistema cifrato, acquisite con ordine europeo di indagine dall’autorità giudiziaria italiana presso quella francese, che le aveva già a disposizione perché oggetto di un proprio procedimento. Avverso l’ordinanza del riesame la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inutilizzabilità delle chat e l’insussistenza del pericolo di recidiva.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione affronta congiuntamente i primi due motivi, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 23756 del 29.02.2024 e n. 23755 del 29.02.2024, che hanno risolto il contrasto interpretativo insorto sull’utilizzabilità delle chat acquisite su piattaforma criptata. L’ordinanza impugnata, secondo la Corte, ha dato congrua risposta alle censure difensive, che risultano riproposte senza critica specifica.
Il principio cardine è che l’acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità straniera su criptofonini non rientra nell’art. 234-bis cod. proc. pen., ma nella disciplina dell’art. 270 cod. proc. pen., applicabile quando le operazioni siano state realizzate all’estero mediante inserimento di un captatore informatico sui server della piattaforma. In materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso dell’autorità dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste e acquisite dal pubblico ministero italiano senza preventiva autorizzazione del giudice del procedimento in cui si intendono utilizzare, non essendo tale autorizzazione richiesta dalla disciplina nazionale.
È stata altresì esclusa la necessità di acquisire e depositare i provvedimenti dell’autorità straniera che avevano autorizzato le indagini, poiché l’art. 78 disp. att. cod. proc. pen. non lo richiede. L’utilizzabilità va esclusa solo se il giudice rileva la violazione dei diritti fondamentali, con onere di allegazione e prova a carico della parte interessata.
Nel caso concreto, l’acquisizione aveva avuto ad oggetto le chat relative a un PIN riferibile a un soggetto già iscritto nel registro degli indagati in Italia e già raggiunto da consistenti sospetti di traffico di stupefacenti in grandi quantità. La Corte esclude pertanto l’elusione dell’art. 132 d.lgs. n. 196/2003 e la violazione degli artt. 8 CEDU e 15 Cost., non essendo pertinente il richiamo alla normativa nazionale in tema di acquisizione indiscriminata dei dati.
Quanto al terzo motivo, il pericolo di recidiva risulta argomentato su elementi specifici indicativi dello stabile inserimento nel narcotraffico e sul fatto che le condotte erano state commesse durante la sottoposizione agli arresti domiciliari per reati della stessa specie. La motivazione è congrua e il motivo, meramente assertivo, è generico. Il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 78 c.p.p. – Formalità della costituzione di parte civile
- Art. 234-bis c.p.p. – Acquisizione di documenti e dati informatici
- Art. 270 c.p.p. – Utilizzazione in altri procedimenti
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso