Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. solo per errore percettivo (Cass. pen. Sez. IV n. 35027 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per cassazione previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è esperibile sia per errore materiale sia per errore di fatto. L’errore materiale consiste nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; l’errore di fatto consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Restano estranei all’area dell’errore di fatto, e come tali inoppugnabili, gli errori di valutazione o di giudizio dovuti a non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto. L’errore di fatto, a differenza di quello materiale, ha carattere di decisività, perché incide sul processo formativo della volontà del giudice e ha natura meramente percettiva, coincidente con l’errore revocatorio di cui all’art. 391-bis cod. proc. civ., richiamante l’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
La vicenda processuale prende avvio da una condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale, poi confermata dalla Corte di appello territoriale, per due ipotesi di reato in materia di stupefacenti, con pena detentiva e multa. Investita del ricorso, la Terza Sezione di questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente al punto concernente la confisca, rigettando nel resto.
In particolare, la Terza Sezione aveva ritenuto infondata la doglianza relativa all’art. 599-bis cod. proc. pen., osservando che il rigetto della proposta di concordato in appello era stato pronunciato non in ragione dell’entità della pena, ma perché le parti avevano proposto di escludere l’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/1990, contrariamente a quanto ritenuto congruo dalla Corte territoriale. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., invocando la revoca della decisione di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Un primo rilievo attiene alla genericità del mezzo: il ricorrente non puntualizza le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si confronta adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Il percorso argomentativo si concentra poi sulla natura dell’errore rilevante ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. La norma accomuna sotto un unico istituto situazioni eterogenee: l’errore materiale e l’errore di fatto. Il primo attiene alla manifestazione grafica del provvedimento; il secondo inerisce al processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una certa direzione anziché in un’altra.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’errore di fatto è di tipo meramente percettivo e ad esso è estraneo qualsiasi profilo attinente alla valutazione degli atti del processo (Sez. 5 n. 29240 del 01.06.2018, Barbato; Sez. 3 n. 23964 del 26.05.2015, Morello). Viene richiamata anche Sez. F n. 42794 del 07.09.2001, Schiavone, che assume a parametro la nozione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., e la pronuncia delle Sezioni Unite n. 16103 del 27.03.2002, Basile, che definisce l’errore di fatto come svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà.
Applicando tali parametri al caso concreto, il Collegio esclude la ricorrenza dell’errore di fatto. Il presunto errore fattuale denunciato riguarda un profilo già diffusamente vagliato nella pronuncia impugnata, connotata da motivazione ampia ed esaustiva. Il ricorrente, in sostanza, ha inteso reiterare un motivo già esaminato, mirando a ridiscutere il merito della decisione. Ne deriva la inammissibilità del ricorso, non potendo la Corte spostare l’asse della propria cognizione verso una integrale rivisitazione della regiudicanda in un’ottica di rimozione del giudicato. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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