Restituzione atti e incompatibilità nel processo di prevenzione (Cass. pen. Sez. 6 n. 6085 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione, il giudice che abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 159/2011, richiedendo ulteriori accertamenti, non è incompatibile a decidere sulla successiva proposta di applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale. La restituzione degli atti non integra una “attività pregiudicante”, poiché non anticipa alcuna valutazione di merito: il giudice, in quella sede, delibata la sola sufficienza degli atti e non la sussistenza dei presupposti della misura. Analoga esclusione dell’incompatibilità vale per il giudice che abbia emesso il sequestro di prevenzione, provvedimento di natura interinale e provvisoria, inserito in un procedimento a fisionomia monofasica.
Il Fatto
Il procedimento trae origine dalla dichiarazione di ricusazione proposta da un soggetto sottoposto a misura di prevenzione nei confronti dei magistrati del Tribunale competente. Il Collegio, dopo aver restituito gli atti al pubblico ministero per integrazione istruttoria, aveva successivamente disposto il sequestro di prevenzione ed era chiamato a decidere sulla confisca. Il difensore dell’istante lamentava che i medesimi giudici, con il provvedimento di restituzione, avessero espresso valutazioni di merito anticipate, idonee a pregiudicarne la terzietà, invocando l’applicazione dell’art. 37 cod. proc. pen. e l’incompatibilità ex art. 36, comma 1, lett. g), cod. proc. pen..
La Corte d’appello rigettava la dichiarazione di ricusazione; avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2025, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, cod. proc. pen. sollevate in riferimento all’art. 36, comma 1, lett. g), cod. proc. pen.
La Corte ha evidenziato il carattere monofasico del procedimento di prevenzione, che non è scandito da distinte fasi processuali. In questo quadro, la restituzione degli atti all’autorità proponente non determina una regressione di fase, ma si colloca come una mera sottofase all’interno di un procedimento unitario. Pertanto, la valutazione che la sorregge non può essere considerata un’attività pregiudicante: il giudice, in quella sede, non anticipa alcuna decisione di merito ma si limita a verificare la sufficienza degli elementi istruttori, senza esprimere alcun apprezzamento sulla fondatezza della pretesa.
Quanto al sequestro di prevenzione, la Corte ne ha ribadito il carattere interinale e provvisorio, richiamando il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e recepito dalle Sezioni Unite n. 25951 del 2022 (in motivazione), secondo cui l’identità fisica tra giudice della cautela e giudice del merito non determina alcuna situazione di incompatibilità.
Ad abundantiam, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che abbia adottato il sequestro a partecipare al giudizio di prevenzione patrimoniale, valorizzando la natura non decisoria e la provvisorietà del provvedimento cautelare (Sez. 5, n. 38458 del 2012). La Corte ha quindi rigettato il ricorso, confermando l’ordinanza impugnata e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 34 c.p.p. – Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
- Art. 36 c.p.p. – Astensione
- Art. 37 c.p.p. – Ricusazione