Errore percettivo sulla prescrizione e ricorso straordinario: confine con la valutazione (Cass. pen. Sez. IV n. 35026 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che legittima il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà del giudice. Se la causa dell’errore non è identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ha contenuto valutativo, si configura un errore di giudizio, escluso dall’orizzonte del rimedio. L’omessa rilevazione della prescrizione nel giudizio di cassazione è dunque emendabile solo se la statuizione sul punto sia l’esclusiva conseguenza di una svista o di un equivoco, non quando il preteso errore derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto.
Il Fatto
La Terza Sezione della Suprema Corte, con sentenza n. 47624 del 29.10.2024, aveva rigettato il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna il 13.02.2024 aveva confermato la sua responsabilità per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contestato come commesso il 27.12.2016.
Avverso tale pronuncia di legittimità il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo l’errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte per non aver rilevato la prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità. In tesi difensiva, il termine sarebbe scaduto il 27.06.2024, dopo il deposito del ricorso per cassazione, poiché i rinvii disposti nel giudizio di primo grado non avrebbero integrato le sospensioni di cui all’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione muove dalla nozione consolidata del rimedio, richiamando Sez. Un. n. 16103 del 27.03.2002, Basile e, tra le più recenti, Sez. 4 n. 13544 del 04.02.2025, Scarpa e Sez. 5 n. 29240 del 01.06.2018, Barbato: l’errore di fatto consiste in una svista o in un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, idoneo a condizionare la decisione.
Il passaggio decisivo è però il confine con l’errore di giudizio. La Corte richiama Sez. Un. n. 37505 del 14.07.2011, Corsini: il ricorso straordinario sulla prescrizione è ammissibile a condizione che la statuizione sia l’esclusiva conseguenza di un errore percettivo, non quando il preteso errore derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto. Nella stessa direzione la Sezione colloca Sez. 3 n. 10417 del 20.03.2020, Tullio e Sez. 6 n. 7115 del 31.01.2025, Grillo.
Applicando tale griglia, la Corte esclude che nella specie si sia verificato l’errore ipotizzato. La sequela procedimentale del giudizio culminato nella sentenza del 29 ottobre 2024 dimostra che la Suprema Corte si era fatta carico della questione della prescrizione, anche in ragione del rinvio disposto dal giudice di merito all’udienza del 4 novembre 2021.
Risulta agli atti la scheda di spoglio redatta il 02.10.2024, che reca l’indicazione del termine finale di prescrizione, il 31.10.2024, calcolato sulla data del commesso reato, sul termine astratto del 27.06.2024 e su 126 giorni di sospensione del decorso in primo grado. Il fascicolo riporta inoltre l’indicazione del detto termine e la conseguente fissazione urgente dell’udienza, con abbreviazione dei termini, per il 29.10.2024.
La mancata declaratoria di estinzione del reato è dunque frutto di un percorso decisorio, non di un errore percettivo. Irrilevante, per la Corte, l’assenza di riferimenti in sentenza al mancato decorso del termine: decisiva è l’evidenziata sequela procedimentale e l’assenza di deduzioni difensive sul punto. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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