Ricorso straordinario per errore di fatto esclude i vizi di giudizio (Cass. pen. Sez. VI n. 7109 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è proponibile anche avverso provvedimenti della Corte di cassazione che, pur intervenendo su un giudicato già formatosi, ne stabilizzano gli effetti, poiché la nozione di condannato rilevante ai fini del rimedio non è limitata ai casi in cui la Corte determina per la prima volta la formazione del giudicato. Il rimedio resta tuttavia circoscritto all’errore percettivo, causato da svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio e idoneo a incidere sul processo formativo della volontà. Ove la causa dell’errore non sia riconducibile a una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia contenuto valutativo, si configura un errore di giudizio, estraneo all’ambito applicativo dell’art. 625-bis cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza di rimessione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza della Corte di appello di Ancona, divenuta irrevocabile nel 2017. La Seconda Sezione penale della Corte di cassazione aveva dichiarato l’istanza inammissibile.
Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso, deducendo la violazione dell’art. 175-bis cod. proc. pen., per avere la Corte ancorato il dies a quo del termine di trenta giorni alla conoscenza dei dati identificativi del provvedimento anziché alla conoscenza del suo contenuto, e la violazione di legge, per non avere il Collegio territoriale dichiarato l’imputato assente e per non avere convertito l’istanza nella rescissione del giudicato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto qualificato il ricorso come ricorso straordinario, pur in assenza di ogni riferimento a tale rimedio o all’art. 625-bis cod. proc. pen., perché rivolto contro una sentenza della Cassazione.
Ha poi richiamato le Sezioni Unite n. 13199 del 21.07.2016, che hanno accolto una nozione di condannato più ampia di quella tradizionale, precisando però che l’ampliamento non comporta un’applicazione indiscriminata del rimedio. Esso resta limitato ai casi in cui la decisione della Corte interviene a stabilizzare il giudicato, anche se formatosi anteriormente, riaffermandone l’ambito. Nel caso di specie il ricorrente risulta pertanto legittimato, avendo azionato il rimedio avverso una pronuncia idonea a stabilizzare gli effetti di un precedente giudicato.
Nel merito, la Corte ha rilevato che le doglianze non sono consentite: il ricorrente non ha prospettato un errore di fatto, ma asseriti errori di giudizio in cui sarebbe incorsa la Seconda Sezione.
Richiamando lo ius receptum — Sezioni Unite n. 37505 del 14.07.2011 e Sezioni Unite n. 16103 del 27.03.2002 — la Corte ha ribadito che l’errore di fatto consiste in un errore percettivo, causato da svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà e tale da condurre a una decisione diversa. Se la causa dell’errore non è riconducibile esclusivamente a una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ha contenuto valutativo, si configura un errore di giudizio. Il ricorso, non deducendo errori percettivi, si colloca quindi fuori dai limiti dell’art. 625-bis cod. proc. pen. ed è inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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