Competenza collegiale e nullità della statuizione sul delitto-mezzo (Cass. pen. Sez. IV n. 35028 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione, la questione relativa alla competenza del giudice procedente deve essere dedotta con i motivi di appello. Ove l’appellante abbia invocato la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per essere stato il processo celebrato dal tribunale monocratico in violazione dell’art. 33-quinquies, comma 5, cod. proc. pen., la Corte territoriale che dichiari la nullità della statuizione di incompetenza e trasmetta gli atti al tribunale collegiale non incorre in alcuna violazione processuale. La decadenza del giudice monocratico dal potere di rilevare la violazione non è rilevabile d’ufficio in cassazione se non è stata oggetto di specifico motivo di ricorso. Manca, inoltre, l’interesse della parte a dolersi di una pronuncia che assicura garanzie difensive maggiori rispetto al giudizio monocratico.

Il Fatto

Con sentenza del 19.07.2023 il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, aveva prosciolto la ricorrente da alcuni delitti di furto, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia in relazione al delitto associativo di cui al capo 1 e aveva trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica.

Investita dell’appello, la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 27.03.2025, ha dichiarato la nullità della statuizione relativa al delitto-mezzo, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo in composizione collegiale e ha confermato nel resto la decisione. Avverso tale pronuncia il difensore della ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è manifestamente infondato. La ricorrente sosteneva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 33-quinquies, comma 5, cod. proc. pen., assumendo che le questioni di competenza avrebbero dovuto essere prospettate o rilevate d’ufficio entro il termine dell’art. 491, comma 1, cod. proc. pen. e che la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciarsi anche sul delitto-mezzo.

La Corte muove da una premessa processuale: poiché è dedotto un error in procedendo, il giudice di legittimità è giudice anche del fatto e può accedere direttamente agli atti. Richiama sul punto Sez. I n. 8521 del 09.01.2013 e, in precedenza, Sez. IV n. 47891 del 28.09.2004.

L’esame dell’incarto rivela che la questione non fu dedotta con l’atto di appello: la parte si era limitata a invocare, in via subordinata, la nullità della sentenza di primo grado con trasmissione degli atti al tribunale collegiale. Tale rilievo pone la decisione impugnata al riparo dalle censure, in forza del principio espresso da Sez. I n. 43193 del 12.06.2012, secondo cui la decadenza del giudice monocratico dal potere di rilevare la violazione, se non ha formato oggetto di ricorso, non impedisce la trasmissione degli atti al tribunale collegiale.

Il Collegio aggiunge un autonomo profilo: difetta l’interesse della ricorrente, poiché la trasmissione degli atti al giudice collegiale non comprime le prerogative difensive, assicurando garanzie maggiori rispetto a un giudizio monocratico.

Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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