Ricettazione e mera svista sulle conclusioni di appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35113 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, la riqualificazione del fatto nella fattispecie contravvenzionale dell’art. 712 cod. pen. è esclusa quando il possesso del bene di provenienza furtiva resti privo di qualsiasi giustificazione e il dolo risulti congruamente motivato. Il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è correttamente negato in presenza di un danno non irrisorio alla persona offesa, valutato anche in relazione alle spese di sostituzione del bene. L’inesatta trascrizione in sentenza delle conclusioni rassegnate dalla difesa costituisce una mera svista, insuscettibile di integrare un vizio che ridondi sull’esito definitorio, e il perimetro del giudizio d’appello resta disegnato dal principio devolutivo, in rapporto alle sole impugnazioni effettivamente proposte.
Il Fatto
La vicenda riguarda un imputato tratto a giudizio per il delitto di ricettazione, in relazione al possesso di un telefono cellulare di provenienza furtiva. Il primo giudice aveva dichiarato la prescrizione, pur in esito all’accertamento della sussistenza del reato in tutti i suoi elementi costitutivi.
Investita dell’impugnazione del Procuratore generale, la Corte di Appello di Ancona, in riforma della decisione, ha affermato la penale responsabilità dell’imputato, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo lamentava la mancata riqualificazione del fatto alla stregua della fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 712 cod. pen. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte territoriale ha ribadito la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, come già argomentato dal primo giudice, il quale aveva motivato anche la ricorrenza del dolo, non avendo l’imputato fornito giustificazione alcuna del possesso del telefono di provenienza furtiva, in aderenza alla costante giurisprudenza di legittimità in materia.
Il secondo motivo deduceva un vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Anche questo motivo è stato giudicato destituito di fondamento. La sentenza impugnata ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione dell’entità del danno cagionato alla persona offesa, dovendosi considerare non solo il danno diretto patito dalla proprietaria del telefono sottratto, non irrisorio alla luce della marca e del modello dell’apparato, ma anche quello derivante dalla sua sostituzione.
Il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 614 cod. proc. pen., per essere state erroneamente riportate in sentenza le conclusioni scritte della difesa. Il ricorrente assumeva di avere chiesto non la conferma della decisione di primo grado, bensì l’assoluzione nel merito per non aver commesso il fatto, e che tale imprecisione avrebbe condizionato la valutazione della Corte di merito. La Suprema Corte ha replicato che l’inesatta trascrizione delle conclusioni costituisce una mera svista, insuscettibile di integrare un vizio ridondante sull’esito definitorio.
La Corte ha inoltre osservato che il perimetro del giudizio d’appello è disegnato dal principio devolutivo e che, nella specie, l’impugnazione risultava proposta esclusivamente dal pubblico ministero, per far valere l’erronea declaratoria di prescrizione, senza che la difesa avesse esercitato la facoltà di impugnare il proscioglimento per ottenere l’assoluzione nel merito ex art. 593, comma 2, cod. proc. pen. Infine, la Corte di merito ha reiteratamente precisato che la declaratoria di prescrizione era intervenuta in esito all’accertamento della sussistenza del reato, integrato in tutti i suoi elementi costitutivi. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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