Responsabilità civile dell’associato estesa ai reati fine prescritti (Cass. pen. Sez. II n. 35121 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati associativi finalizzati alla commissione di illeciti in danno di compagnie assicurative, la responsabilità civile da reato dell’associato si estende al danno cagionato dai singoli reati fine, pur se dichiarati prescritti prima dell’accertamento in primo grado o mai contestati. Opera, infatti, il principio di strumentalità funzionale tra partecipazione al sodalizio e responsabilità civile per il pregiudizio arrecato al danneggiato del reato scopo: l’organizzazione rende più agevole la realizzazione e più fruibile il danno. Sul piano processuale, chi eccepisce il difetto di legittimazione del procuratore speciale che ha conferito la procura ad litem deve provare il proprio assunto. La motivata quantificazione della provvisionale non è censurabile in cassazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, in riforma parziale della decisione di primo grado, dichiarava prescritti i reati fine il cui termine non era ancora scaduto in prime cure e confermava nel resto la condanna, anche quanto alle statuizioni civili. L’imputato ricorreva per cassazione deducendo vizi di motivazione e violazione di legge su plurimi fronti.

Il ricorrente censurava, tra l’altro, il difetto di legittimazione dei procuratori speciali di alcune compagnie assicurative costituite parti civili, l’utilizzabilità delle dichiarazioni assunte in incidente probatorio, la tardività di alcune querele e la conferma delle statuizioni civili relative ai reati coperti da prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione sulla legittimazione delle parti civili. Richiamando il distinguo, già tracciato dalle Sezioni Unite n. 12213 del 2017 (Zucchi), tra legittimazione sostanziale alla domanda civile e mandato alle liti, il Collegio rileva che i procuratori speciali avevano ricevuto il potere di costituirsi parte civile e di nominare avvocati. Il motivo è inammissibile perché chi contesta il potere di rappresentanza dell’organo che ha conferito la procura deve provarne l’insussistenza, onere non assolto (conforme a Sez. II n. 20989 del 2024 e Sez. I n. 11925 del 2003).

Quanto all’incidente probatorio, l’ordinanza che lo ammette è inoppugnabile, in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (in senso conforme Sez. I n. 37212 del 2014). Nel merito, la Corte ribadisce che il novellato art. 392, lett. c) e d), cod. proc. pen. consente l’esame anticipato dell’imputato in procedimento connesso anche fuori dei casi di urgenza.

Sulla tardività delle querele il Collegio riconosce l’interesse all’impugnazione anche per reati già prescritti, perché il difetto di procedibilità è formula più favorevole della prescrizione (in linea con Sez. IV n. 3601 del 1985 e Sez. II n. 3722 del 2015). Nel merito, però, il motivo chiede un riesame del fatto precluso in sede di legittimità: la querela è tempestiva quando il fatto si manifesta al danneggiato in tutti i suoi elementi costitutivi.

Sulla regolarità della querela ai sensi dell’art. 337, comma 4, cod. proc. pen., la Corte osserva che la mancata identificazione del soggetto che deposita l’atto non ne determina l’invalidità quando la provenienza dal titolare sia comunque certa, come nel caso di successiva costituzione di parte civile (in conformità a Sez. IV n. 5446 del 2019 e Sez. Un. n. 26268 del 2013).

Infine, sul sesto motivo, la Corte conferma la responsabilità civile dell’associato per i danni dei reati fine prescritti. La motivazione valorizza la strumentalità dell’organismo associativo nel rendere realizzabile il danno, in aderenza alla giurisprudenza della Sezione (n. 4380 del 2015, Lauro; n. 31295 del 2018, La Montagna). Il motivo è infondato, mentre la quantificazione della provvisionale si sottrae al sindacato di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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