Revoca del lavoro di pubblica utilità solo se l’autorità ha avviato l’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 33196 del 09.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata disposta la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell’autorità giudiziaria, e non del condannato, l’avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa individuata. Ne consegue che la revoca della sanzione sostitutiva è legittima solo quando risulti dimostrato che l’autorità giudiziaria abbia concretamente avviato la fase esecutiva e che il condannato, contattato dall’UEPE territorialmente competente, sia rimasto inerte. È pertanto viziata la motivazione del giudice dell’esecuzione che fondi la revoca sulla sola inerzia del condannato, senza verificare l’avvio del procedimento e senza considerare le attività dallo stesso svolte per segnalare il trasferimento e la disponibilità di un diverso ente.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Terni, con ordinanza del 17 febbraio 2026, aveva revocato la sostituzione della pena inflitta per reato stradale con il lavoro di pubblica utilità, rilevando che, una volta passata in giudicato la sentenza contenente il beneficio, il condannato non si era attivato per l’avvio dell’esecuzione, con inerzia prolungata.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione e travisamento dei dati istruttori. Ha rappresentato che l’UEPE originariamente competente era stato avvisato dal condannato stesso del suo trasferimento, con comunicazione che il difensore aveva inviato alla cancelleria già nell’ottobre 2025 e allegata al ricorso. Da ciò era derivata la necessità di reperire altro ente, circostanza verificatasi con successiva comunicazione, senza però che l’UEPE subentrato contattasse l’interessato. Con memoria dell’11 maggio 2026 la difesa ha inoltre precisato che il 3 dicembre 2025 era stata trasmessa la nuova dichiarazione di disponibilità fornita da un ente, con atto depositato nel fascicolo.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso muovendo da un principio già affermato in tema di guida in stato di ebbrezza. Richiamando Sez. I n. 15861 del 17/09/2020, i giudici di legittimità ribadiscono che, disposta la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, l’avvio del procedimento diretto allo svolgimento dell’attività lavorativa individuata grava sull’autorità giudiziaria e non sul condannato.

Da tale premessa deriva la regola operativa sul piano esecutivo. La revoca del beneficio può essere disposta soltanto ove sia dimostrato che l’autorità giudiziaria abbia concretamente avviato il procedimento esecutivo e che il condannato, una volta contattato dall’UEPE territorialmente competente, sia rimasto inerte. Il presupposto della revoca non è dunque la mera inattività del condannato, ma un inadempimento maturato all’interno di una fase esecutiva effettivamente attivata dall’ufficio.

Il precedente richiamato offre una conferma applicativa: in quella occasione la Corte aveva annullato con rinvio l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva revocato la sanzione sostitutiva sulla sola base dell’inerzia del condannato, senza verificare se il pubblico ministero avesse avviato la fase esecutiva con la notifica all’interessato dell’ordine di esecuzione e la contestuale ingiunzione ad attenersi a quanto prescritto in sentenza.

Nel caso in esame la Corte rileva un duplice vizio. Il giudice dell’esecuzione non soltanto muove dal principio opposto a quello corretto, ma omette di considerare le attività svolte dal condannato per segnalare il trasferimento e la nuova disponibilità di un diverso ente. La motivazione risulta perciò carente sul punto decisivo dell’avvio della fase esecutiva e dell’effettivo contatto da parte dell’UEPE competente.

Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Terni, che dovrà verificare in concreto se l’autorità giudiziaria abbia attivato il procedimento e se il condannato sia rimasto inerte dopo essere stato contattato dall’ente competente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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