Inammissibile l’appello se la citazione è notificata personalmente all’imputato (Cass. pen. Sez. II n. 35129 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è giustificata la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per mancanza, nell’atto di impugnazione, di una valida dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della citazione in appello, quando il decreto di citazione sia stato comunque notificato personalmente all’imputato, che abbia sottoscritto la relata di notifica. In tal caso risulta soddisfatta la finalità perseguita dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., ossia la conoscenza effettiva da parte dell’imputato della celebrazione del giudizio di impugnazione, con conseguente venir meno della ratio della sanzione processuale. L’esercizio della discrezionalità prevista dall’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. non può tradursi in un atto postumo e non razionalmente giustificabile, configurando altrimenti la sanzione di una violazione ormai priva della sua originaria funzione.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza di condanna per truffa aggravata. Il giudice dell’impugnazione ha ritenuto che, essendo stato l’imputato giudicato con rito ordinario e rimasto assente in primo grado, il difensore avrebbe dovuto allegare all’atto di appello una dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione in appello.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione. L’atto di appello conteneva, nell’ultima pagina, la procura speciale sottoscritta personalmente dall’imputato e, nell’intestazione, l’indicazione dell’elezione di domicilio presso lo studio del difensore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto ricostruito il quadro normativo di riferimento. Le disposizioni contenute nell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., rispettivamente abrogato e modificato dalla legge n. 114/2024, in vigore dal 25 agosto 2024, continuano ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. Poiché l’appello era stato presentato anteriormente a tale soglia, opera la perpetuatio legis e trova applicazione la disciplina all’epoca vigente.
La Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 13808 del 2024, che hanno delineato il modello di “imputato consapevole“. Nel caso di imputato presente in primo grado è sufficiente una specifica dichiarazione o elezione di domicilio, senza che debba essere necessariamente “nuova”. Nel caso dell’imputato assente in primo grado, il comma 1-quater richiede invece anche la sua partecipazione diretta all’impugnazione mediante un mandato specifico a impugnare.
Il Collegio ha però osservato che nel caso concreto l’imputato ha ricevuto la notifica del decreto di citazione in appello presso l’indirizzo dichiarato in primo grado, in luogo diverso dallo studio del difensore erroneamente indicato nell’atto di appello. La notifica è stata ricevuta personalmente dall’imputato, con sottoscrizione della relata apposta sulla cartolina. Ne derivano due certezze: la volontarietà dell’appello, per il conferimento del mandato speciale, e la conoscenza effettiva della data di udienza.
Su queste basi la Corte ha richiamato il principio di Sez. V n. 21005 del 2024: non è possibile una lettura eccessivamente formalistica dell’art. 581 cod. proc. pen., che non tenga conto della funzione dell’adempimento, diretta ad agevolare la vocatio in iudicium e ad acquisire prova certa della conoscenza del giudizio di impugnazione. Tale principio si applica per identità di ratio tanto all’imputato presente quanto a quello assente in primo grado.
Infine, la Corte ha escluso che l’art. 591, comma 4, cod. proc. pen., nell’uso del verbo servile “può”, imponga la dichiarazione di inammissibilità in ogni stato e grado. La discrezionalità del giudice non può trascendere nell’arbitrio: se la notifica è avvenuta personalmente e il processo è giunto all’udienza di discussione, la pronuncia di inammissibilità è atto postumo e non giustificabile razionalmente. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.
Nota della Redazione
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