Ricorso riproduttivo dell’appello è generico e inammissibile (Cass. pen. Sez. II n. 35130 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità e difetto di specificità, il ricorso per cassazione i cui motivi costituiscano la pedissequa riproduzione dei motivi di appello, già esaminati e disattesi dal giudice di merito. In presenza di una cd. doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente come unico corpo decisionale, quando la pronuncia di appello richiami quella di primo grado e adotti i medesimi criteri di valutazione delle prove. A fronte di una risposta argomentata ai motivi di gravame, la loro mera replica in sede di legittimità è critica solo apparente, priva dei requisiti di cui all’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. All’inammissibilità consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende, ove ravvisati profili di colpa.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 24.01.2025, confermava la decisione di primo grado, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di due imputate, condannate in concorso per rapina, lesioni e, per una di esse, porto di arma, ai danni dei componenti di una famiglia, vittima della rapina. La pronuncia di secondo grado era parzialmente modificata solo per una delle ricorrenti.

Entrambe le difese proponevano ricorso per cassazione. La prima deduceva vizi motivazionali sulla responsabilità e sull’eccessività della pena, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La seconda articolava due motivi, incentrati sull’inosservanza di legge e sui vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti della particolare tenuità del danno e del contributo di minima importanza, della causa di esclusione della colpevolezza per particolare tenuità del fatto nonché sulla qualificazione giuridica del fatto, da ritenersi tentato anziché consumato. Le parti civili chiedevano la conferma della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara entrambi i ricorsi inammissibili per plurime ragioni. Il primo argomento attiene alla genericità dei motivi: essi sono privi della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen., poiché riproducono, senza sostanziale novità, le doglianze già presentate alla Corte d’appello.

Il Collegio richiama l’ipotesi della doppia conforme in punto di affermazione della penale responsabilità. Le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico corpo decisionale, essendo rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione, da parte di entrambe, dei medesimi criteri nella valutazione delle prove. Sul punto la Corte invoca i precedenti Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri e Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E.

Ne deriva che, di fronte a una sentenza di appello che ha fornito risposta ai motivi di gravame, la loro pedissequa riproduzione come motivi di cassazione non integra una critica argomentata. I motivi risultano così privi dei requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e sono solo apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Sono richiamati i precedenti Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco e Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato.

Quanto al ricorso della prima ricorrente, il Collegio rileva che esso è redatto con la tecnica del copia-incolla dell’atto di appello, di cui riproduce alla lettera il tenore. Il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza di appello, che disarticola la tesi difensiva sulla credibilità del testimone e su un dato intercettivo, non più coltivato in sede di legittimità. Anche il profilo sanzionatorio, esposto in una sola riga e senza contrastare le ragioni di negatoria delle attenuanti generiche, è generico e, in parte qua, inammissibile.

Nessuna miglior sorte spetta al ricorso della seconda ricorrente, i cui due motivi sono parzialmente sovrapponibili in quanto entrambi contengono la doglianza sulla mancata applicazione dell’art. 114 cod. pen. La responsabilità è coperta dalla motivazione della sentenza, che evidenzia il ruolo attivo della donna rispetto al correo; gli aspetti sanzionatori sono puntualmente affrontati; la tesi della parcellizzazione del fatto in furto più lesioni è definita irrealistica. Le motivazioni sono quindi ripetitive, generiche e manifestamente infondate.

All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa. La Corte rigetta invece la richiesta di condanna alle spese delle parti civili: la parte civile ha diritto alla liquidazione solo se abbia esplicato un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa, mentre qui le difese si sono limitate a richiedere conferma e liquidazione, senza reale supporto argomentativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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