Il negozio processuale ex art. 599-bis c.p.p. è immodificabile (Cass. pen. Sez. 7 n. 5539 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza che ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato. L’unica eccezione è rappresentata dalla deduzione della illegalità della pena concordata, che non ricorre quando la pena base, pur se inferiore al minimo edittale della fattispecie aggravata, sia pienamente compresa nella forbice edittale del reato base, applicata all’esito del giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravante. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la procedura “de plano” per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi avverso le sentenze ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato per il reato di cui all’art. 349, comma 2, cod. pen. nella sua forma aggravata, impugnava la sentenza della Corte di appello deducendo l’illegalità della pena. La doglianza riguardava il calcolo della pena finale, che, a suo dire, sarebbe partito da una pena base illegale: anni due di reclusione ed euro 220 di multa, anziché il minimo edittale di anni tre di reclusione ed euro 309 di multa previsto per l’ipotesi aggravata contestata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato proposto avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., con la quale il giudice di appello, nell’applicare la pena concordata, aveva ratificato l’accordo intervenuto tra le parti. Tale pronuncia era intervenuta all’esito di un giudizio di rinvio conseguente a un precedente annullamento, limitato all’esclusione della recidiva e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., richiamando il principio per cui il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (cfr. Sez. 5, n. 7333 del 2019; Sez. 3, n. 19983 del 2020). Ha inoltre ricordato la sentenza Sez. 2, n. 40139 del 2018, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della procedura “de plano”, essendo comunque esperibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
Nel merito della doglianza, la Corte ha escluso la ricorrenza dell’ipotesi di illegalità della pena. L’accordo ratificato prevedeva infatti l’esclusione della recidiva e il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante. Proprio il giudizio di equivalenza ha consentito alle parti di convenire una pena base di anni due di reclusione ed euro 220 di multa, pienamente compresa nella forbice edittale del reato non aggravato. La pena applicata non risultava quindi illegale, con la conseguenza che la censura, meramente enunciata e priva di fondamento, era volta in sostanza a eludere i limiti normativi del sindacato di legittimità sulla quantificazione.
La Corte ha infine disatteso ogni questione relativa alla decorrenza della prescrizione, essendosi determinato il giudicato sull’accertamento del reato e della responsabilità al momento dell’annullamento del 2022, afferente al solo trattamento sanzionatorio. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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