Appello inammissibile senza autonoma elezione di domicilio (Cass. pen. Sez. V n. 23859 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., nel testo applicabile alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024, impone a pena di inammissibilità che l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori contenga un’autonoma dichiarazione o elezione di domicilio, necessaria ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. È sufficiente che l’impugnazione richiami in modo espresso e specifico una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e ne indichi la collocazione nel fascicolo processuale, così da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo delle notifiche. La mera indicazione della residenza dell’imputato non integra una manifestazione, neppure tacita, di volontà in ordine al luogo di ricezione degli atti.

Il Fatto

Il ricorrente è stato affermato penalmente responsabile, in primo grado, per i reati di cui agli artt. 216, 219 e 223 della legge fallimentare. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto appello, che la Corte territoriale di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile con ordinanza del 25 novembre 2025.

Il ricorso per cassazione censura tale pronuncia per violazione dell’art. 581-ter cod. proc. pen., contestando il rilievo dell’assenza, nell’atto di appello, di una specifica elezione di domicilio, nonostante l’indicazione della residenza dell’imputato consentisse la tempestiva notifica degli atti.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato. Il punto di partenza è la regola posta dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che, a prescindere dalle modalità di celebrazione del giudizio di primo grado, esigeva che con l’atto di impugnazione fosse depositata, a pena di inammissibilità, un’autonoma dichiarazione o elezione di domicilio, funzionale alla successiva notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Il Collegio ricostruisce con precisione l’ambito temporale della disciplina: la norma è stata abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, ma continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. L’atto di appello in esame, presentato il 22 marzo 2023, ricade dunque pienamente nel campo di applicazione della disposizione.

Quanto all’interpretazione, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 13808 del 24/10/2024, secondo cui è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire le notifiche.

Nel caso concreto, tuttavia, né l’atto di appello né la relativa procura speciale contengono alcuna espressa elezione di domicilio, né alcun richiamo ad altro atto. La Corte esclude che tale dichiarazione possa desumersi dalla sola indicazione della residenza, perché essa è in sé priva di una manifestazione, neppure tacita, di volontà in ordine al luogo di ricezione delle notifiche.

Il ricorso è pertanto inammissibile. All’inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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