Messa alla prova e occupazione abusiva: inammissibile il ricorso (Cass. pen. Sez. II n. 35134 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità estrinseca, il motivo di ricorso che si limiti a reiterare la censura già proposta in appello avverso il rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, senza muovere alcuna critica alle argomentazioni del giudice del gravame. Il rigetto è legittimo quando la richiesta non sia accompagnata dalla produzione del programma di trattamento o dalla domanda di elaborazione all’ufficio di esecuzione penale esterna, trattandosi di requisiti di ammissibilità dell’istanza ex art. 464-bis cod. proc. pen.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata in primo grado per i reati di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. e all’art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380/2001, con continuazione e diminuente per il rito abbreviato; la pena detentiva è stata sospesa con l’obbligo di demolizione dell’opera abusiva e di rimessione in pristino dei luoghi. Le si contesta di avere arbitrariamente occupato un lotto di terreno comunale, recintandolo con muro, cancello scorrevole e manufatti, e di avere realizzato tre manufatti in assenza del permesso di costruire.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 18 dicembre 2024, ha confermato la condanna. La difesa ricorre per cassazione deducendo tre motivi: il rigetto dell’istanza di messa alla prova, l’esclusione dello stato di necessità e l’intervenuta prescrizione dei reati.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte rileva che la censura è meramente reiterativa di quella proposta in appello e non scandita da specifica critica alle argomentazioni dei giudici di merito: difetta, dunque, di specificità estrinseca.

Ad ogni buon conto, dal testo impugnato emerge un profilo preliminare non esplorato dalla difesa: l’omessa allegazione del programma di trattamento di cui al quarto comma dell’art. 464-bis cod. proc. pen. Richiamando un proprio precedente (ex multis, Sez. 6, n. 9197 del 2019), la Corte ribadisce che è legittimo il rigetto dell’istanza motivato dalla mancata produzione del programma o dalla omessa richiesta di elaborazione all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Quanto alla valutazione di merito, il precedente penale specifico e la condotta oggetto di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. non sono stati ritenuti elementi di per sé ostativi, ma unitariamente apprezzati con gli ulteriori indici di disvalore del fatto e della personalità, secondo i parametri degli artt. 464-quater e 133 cod. pen.

Sul secondo motivo, la causa di giustificazione dello stato di necessità è esclusa: l’imputata non si è limitata a recintare un’area in attesa della bonifica, ma vi ha annesso un cancello e realizzato tre manufatti abusivi. L’intento, osserva la Corte, era creare una stabile pertinenza dell’abitazione, invadendo arbitrariamente il terreno: il fatto resta antigiuridico. Lo stato di abbandono del terreno può rilevare ai fini dell’usucapione, non per elidere la tutela penale dell’art. 633 cod. pen., che non richiede l’uso attuale del bene.

Sul terzo motivo, la Corte conferma la natura di reato istantaneo con effetti permanenti dell’occupazione arbitraria (richiamando Sez. 2, n. 46692 del 2019 e Sez. 2, n. 40771 del 2018): non si pone un problema di prescrizione, ma di improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen., i cui termini non sono decorsi. Quanto al reato edilizio, di carattere permanente, si applica il principio per cui la permanenza cessa al momento della cessazione o sospensione dei lavori ovvero, se proseguiti fino al giudizio, al momento della sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 29974 del 2014 e Sez. 3, n. 13607 del 2019). Segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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