Pericolo di reiterazione e personalità dell’indagato desumibile da fatti concreti (Cass. pen. Sez. II n. 35135 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, il parametro della personalità dell’indagato può essere desunto da comportamenti o atti concreti, anche non aventi natura processuale, ovvero, in via disgiuntiva, dai precedenti penali: l’assenza di condanne non esclude di per sé una diagnosi di pericolosità. La posizione processuale di ciascun concorrente è autonoma, poiché la valutazione ex art. 274 cod. proc. pen. si fonda anche su profili attinenti alla personalità del singolo, con possibilità di regimi cautelari difformi a fronte del medesimo fatto. L’inadeguatezza degli arresti domiciliari può essere affermata quando un giudizio prognostico fondato su elementi specifici consenta di prevedere che l’indagato si sottrarrà alle prescrizioni imposte.
Il Fatto
La ricorrente è stata sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di usura ed estorsione aggravati. Il Tribunale del riesame ha rigettato la richiesta di riesame avverso l’ordinanza applicativa, confermando il quadro indiziario e le esigenze cautelari.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo l’erronea applicazione dell’art. 273, comma 1, cod. proc. pen. e vizi di motivazione sulla gravità indiziaria, e con il secondo l’erronea applicazione dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e vizi di motivazione sulle esigenze cautelari e sull’inidoneità della misura gradata.
La Motivazione della Corte
Sul versante della gravità indiziaria, la Corte rileva che l’accusa di concorso in usura ed estorsione si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalle conversazioni registrate e dal documento riepilogativo del debito. Il giudice di merito ha dato conto delle ragioni della gravità del quadro indiziario, con valutazione conforme ai canoni della logica, non censurabile in sede di legittimità se si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti, richiamando Sez. 2 n. 31553 del 17/05/2017.
Quanto ai profili di attendibilità della persona offesa, la Corte esclude la dedotta contraddittorietà: la contestazione sul controllo fiscale muove da un’erronea convinzione sul periodo di riferimento, mentre la censura sul diverso procedimento è generica. Non è illogico ravvisare nella carenza di liquidità la ragione del ricorso al credito usurario, né sussiste contraddizione tra il ruolo di fermezza e le minacce larvate, attenendo l’uno al piano soggettivo e le altre alla condotta oggettiva.
Sulle esigenze cautelari, la Corte ribadisce che il parametro della personalità va desunto da comportamenti o atti concreti ovvero, in via disgiuntiva, dai precedenti penali, richiamando Sez. 5 n. 5644 del 25/09/2014, dep. 2015, e le conformi Sez. 6 n. 26575 dell’08/07/2025, Sez. 2 n. 22559 del 24/04/2025 e Sez. 1 n. 38634 del 05/09/2024. Il Tribunale ha tratto dalle specifiche modalità del fatto gli elementi dimostrativi della personalità pericolosa, recessivi rispetto agli indici positivi addotti dalla difesa.
Il giudizio di inadeguatezza della misura gradata è congruo: che l’indagata abbia agito mentre il coniuge era in detenzione domiciliare riverbera sia sulla personalità sia sull’inidoneità degli arresti domiciliari, poiché è ragionevole ritenere che non si atterrà alle prescrizioni. Sul punto la Corte richiama Sez. 6 n. 53026 del 6/11/2017 e Sez. 1 n. 30561 del 15/07/2010. I diversi esiti cautelari dei coindagati non inficiano la valutazione, essendo autonoma la posizione di ciascun concorrente (Sez. 4 n. 13404 del 14/02/2024). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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