Riesame: trasmissione atti e valutazione delle esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. II n. 35136 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La perdita di efficacia dell’ordinanza cautelare, ai sensi dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., consegue solo al mancato invio al tribunale del riesame di tutti gli atti a suo tempo trasmessi al giudice per le indagini preliminari con la richiesta della misura. L’eventuale omissione del pubblico ministero nell’inoltro di atti investigativi assunti prima della richiesta, e non valutati dal Gip, non determina l’inefficacia della misura, ma solo l’inutilizzabilità degli atti che li presuppongono. Il pubblico ministero dispone di una facoltà di selezione degli atti da produrre a sostegno della richiesta, potendo utilizzare quelli più rilevanti o riassuntivi, sempre che siano idonei a dar conto della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. Il contenuto di intercettazioni captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa verso l’indagato, costituisce fonte diretta di prova senza necessità di riscontro ex art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., fermo l’obbligo di valutazione secondo criteri di linearità logica. In tema di esigenze cautelari, l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione possono desumersi dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti proclivi al delitto e collegamenti con l’ambiente in cui il fatto è maturato.

Il Fatto

Il ricorrente impugna per cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha rigettato la richiesta avverso l’ordinanza del Gip applicativa degli arresti domiciliari, in relazione al delitto di concorso in estorsione. La difesa articola tre motivi: la violazione del diritto di difesa per la mancata trasmissione, in sede cautelare, di atti di polizia giudiziaria richiamati a riscontro del materiale intercettivo; l’erronea valutazione della portata indiziaria delle intercettazioni ambientali; l’illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura.

Il ricorrente deduce, in particolare, di non essere pregiudicato e di annoverare un solo precedente risalente nel tempo, lamentando che da esso il giudice abbia tratto un giudizio di attualità del pericolo.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo osserva che la difesa pretende di far derivare l’inefficacia della misura dall’incompleta trasmissione, al Gip, di atti di indagine richiamati nella richiesta, condizionando l’efficacia del provvedimento a un’attività estranea al dominio del giudice. La perdita di efficacia consegue invece solo al mancato invio al tribunale del riesame di tutti gli atti trasmessi al Gip con la richiesta della misura.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 21 del 20/11/1996 e i successivi arresti conformi: l’eventuale omissione del pubblico ministero non travolge la misura, ma comporta solo l’inutilizzabilità degli atti che presuppongono quelli non trasmessi. Il pubblico ministero, nell’esercizio della direzione delle indagini, può inoltre selezionare gli atti da produrre, sostituendo alla fonte di prova diretta atti riassuntivi come le informative di polizia giudiziaria, purché espongano compiutamente le indagini svolte.

Quanto alle intercettazioni, la Corte ribadisce il principio delle Sezioni Unite n. 22471 del 26/02/2015: il contenuto di conversazioni captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa verso l’indagato, è fonte diretta di prova, senza obbligo di riscontro ex art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., salvo il dovere del giudice di valutarne il significato secondo linearità logica. Nel caso concreto le intercettazioni assumono contenuto individualizzante e si congiungono all’esito del servizio di osservazione della polizia giudiziaria.

Sul terzo motivo la Corte afferma che l’attualità delle esigenze cautelari non va confusa con l’attualità delle condotte criminose: il pericolo di reiterazione ex art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. può desumersi dalle modalità dei fatti, anche risalenti, ove persistano atteggiamenti proclivi al delitto e legami con l’ambiente criminale di riferimento. Il fatto viene ricondotto dalla polizia giudiziaria alle dinamiche dei traffici illeciti del territorio, sì che il precedente richiamato non risulta inconferente. Generiche sono infine le doglianze sulla proporzionalità, essendo stata applicata la misura gradata degli arresti domiciliari. Ne deriva la condanna alle spese e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *