Responsabilità 231 e competenza: preclusione del giudice del rinvio (Cass. pen. Sez. II n. 23820 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La questione di competenza territoriale, già specificamente scrutina e definita dalla Corte di cassazione in sede rescindente, non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio, essendo coperta da preclusione. In materia di reati associativi, la competenza si radica nel luogo della base operativa del sodalizio; il vincolo di connessione integra un criterio originario e autonomo, che opera indipendentemente dalle vicende successive dei reati connessi in forza del principio della perpetuatio iurisdictionis. In tema di responsabilità da reato dell’ente, la successiva distrazione, in favore delle persone fisiche, delle somme illecitamente conseguite non elide l’interesse o il vantaggio dell’ente, se la condotta illecita abbia trovato nella sua operatività la necessaria occasione.
Il Fatto
La sentenza di primo grado, resa all’esito di giudizio di rinvio, aveva condannato una società alla sanzione pecuniaria per un illecito amministrativo dipendente da reato, con riferimento a reati presupposto di truffa aggravata per l’ottenimento di erogazioni pubbliche. La Corte d’appello confermava la decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’incompetenza territoriale del giudice che aveva proceduto e l’insussistenza dei criteri di imputazione oggettiva dell’illecito all’ente.
Il ricorso investiva, in particolare, il punto relativo al criterio di collegamento territoriale, che la difesa assumeva doversi individuare nel luogo di consumazione dell’illecito ascritto all’ente, e non in quello già accertato in sede di annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo, i giudici di legittimità hanno rilevato che la questione di competenza territoriale era già stata specificamente scrutina e definita con la precedente sentenza rescindente, che aveva individuato nel Tribunale di Pescara il giudice competente, facendo applicazione del principio secondo cui, nei reati associativi, la competenza si radica nel luogo in cui è ubicata la base operativa del sodalizio. La conclusione era stata recepita dal giudice del rinvio e dalla Corte territoriale.
La Corte ha ribadito che il vincolo derivante dalla connessione tra reati integra un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza, destinato ad operare indipendentemente dalle successive vicende dei reati connessi. La competenza così radicata permane per l’intero processo in forza della perpetuatio iurisdictionis, anche in caso di assoluzione dell’imputato o di estinzione del reato più grave (richiamate Sez. 6 n. 12405 del 18.01.2017 e Sez. 6 n. 38325 del 22.10.2025). La successiva declaratoria di prescrizione del reato associativo non è quindi idonea a spostare la competenza.
Sul secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio della colpa di organizzazione in senso normativo, fondato sull’omessa adozione delle misure gestionali necessarie a prevenire i reati presupposto (Sez. U n. 38343 del 24.04.2014). Nei reati commessi da soggetti apicali, la mancata adozione dei modelli organizzativi è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità dell’ente (Sez. 6 n. 54640 del 25.09.2018), poiché viene meno ab origine il sistema di direzione e controllo.
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato la sussistenza di un interesse concorrente dell’ente: le erogazioni pubbliche potevano essere richieste ed ottenute solo da soggetti giuridici, sicché l’obiettivo degli autori era anzitutto quello di far affluire il finanziamento alla società. La successiva distrazione delle somme a vantaggio personale degli imputati non elide il collegamento funzionale né il vantaggio patrimoniale inizialmente conseguito. Il ricorso, sul punto, è risultato aspecifico e meramente reiterativo delle doglianze già esaminate in appello. All’inammissibilità segue la condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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