Reato continuato e custodia cautelare fra episodi omogenei (Cass. pen. Sez. I n. 35167 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, ai sensi degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione non può desumere l’interruzione del medesimo disegno criminoso da un periodo di custodia cautelare frapposto tra due episodi delittuosi quando tale presupposto di fatto sia errato. Ove risulti che l’imputato fu denunciato in stato di libertà per il fatto temporalmente precedente e che l’arresto e la successiva misura detentiva riguardarono il fatto successivo, il costrutto motivazionale fondato sulla presunta interruzione della volizione criminosa originaria è viziato da travisamento e va annullato. La valutazione di omogeneità delle condotte, della loro contiguità temporale e delle modalità esecutive costituisce il metro corretto per apprezzare la sussistenza del vincolo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a tre sentenze definitive, tutte per reati in materia di stupefacenti. La Corte d’appello di Cagliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza, escludendo la sussistenza di elementi sintomatici della medesimezza del disegno criminoso.
Secondo il giudice dell’esecuzione, i fatti della prima sentenza erano troppo distanti nel tempo rispetto agli altri. Quanto ai fatti oggetto della seconda e della terza sentenza, pur commessi a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro, non potevano essere unificati, perché al secondo episodio aveva fatto seguito l’arresto in flagranza e un lungo periodo di custodia cautelare, tale da interrompere la volizione originaria. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, deducendo un errore di fatto della Corte territoriale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione tra la seconda e la terza sentenza. Il punto centrale è il travisamento dei fatti in cui è incorso il giudice dell’esecuzione. Quest’ultimo aveva giustificato il rigetto della continuazione sul lungo periodo trascorso dal ricorrente in custodia cautelare tra i due episodi, ravvisandovi la prova dell’interruzione della volizione criminosa.
Dalla documentazione allegata al ricorso emerge però una ricostruzione diversa. Il ricorrente era stato denunciato in stato di libertà per il fatto di cui alla terza sentenza, mentre fu arrestato in flagranza solo in relazione al fatto di cui alla seconda sentenza, con successiva custodia cautelare dapprima in carcere e poi agli arresti domiciliari. L’arresto e la misura detentiva riguardano dunque il fatto successivo, non quello temporalmente precedente, con la conseguenza che la sottoposizione a misura non ha potuto interporsi tra i due episodi come ritenuto dalla Corte territoriale.
Il giudice dell’esecuzione aveva peraltro riconosciuto l’omogeneità delle condotte e l’esigua distanza temporale di appena quattro mesi tra i fatti, elementi che depongono nel senso della sussistenza del vincolo. Il vizio di travisamento inficia quindi l’intero costrutto motivazionale posto a fondamento del rigetto della continuazione tra le due sentenze. L’ordinanza è pertanto annullata in parte qua, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Cagliari.
Nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile. Quanto al mancato riconoscimento della continuazione con la prima sentenza, la Corte reputa generico e manifestamente infondato il motivo. Il lasso temporale tra le condotte sostiene la ragionevolezza della decisione impugnata. Il giudice di legittimità non può sostituire agli elementi fattuali posti a base della decisione impugnata nuovi parametri di ricostruzione, anche qualora appaiano più plausibili, come affermato da Sez. VI n. 5465 del 04.11.2020, Rv. 280601.
Nota della Redazione
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