Sorveglianza particolare: sufficiente anche un solo comportamento pericoloso (Cass. pen. Sez. I n. 35164 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il regime della sorveglianza particolare previsto dall’art. 14-bis ord. pen. può essere applicato anche in presenza di un unico comportamento del detenuto, ove questo sia idoneo a compromettere la sicurezza o a turbare l’ordine dell’istituto. La norma non richiede la reiterazione delle condotte né la loro connotazione violenta. L’uso del plurale nella formulazione della lettera a) del primo comma ha valore descrittivo di genere e non eleva la pluralità degli episodi a presupposto necessario. La misura ha funzione precipuamente preventiva e si distacca dalle sanzioni disciplinari. La circolare del D.A.P. non costituisce fonte normativa e non può fondare l’interpretazione dei presupposti di legge.
Il Fatto
Il detenuto era sottoposto dal Ministero della Giustizia, con provvedimento del 01.04.2025, al regime di sorveglianza particolare per tre mesi ai sensi dell’art. 14-bis ord. pen. Il provvedimento seguiva una perquisizione straordinaria nella camera di pernottamento, nel corso della quale erano stati rinvenuti un microtelefono cellulare, la relativa scheda SIM e una sigaretta artigianale contenente sostanza stupefacente, consegnati dal detenuto stesso.
Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, con ordinanza del 06.05.2025, accolse il reclamo del detenuto e annullò il provvedimento. Il giudice di merito ritenne che l’art. 14-bis ord. pen. richiedesse una pluralità di comportamenti e che, nel caso concreto, la misura non fosse strettamente necessaria, potendo il pericolo essere fronteggiato con il visto di controllo sulla corrispondenza ex art. 18-ter ord. pen. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione I ha accolto il ricorso, censurando il percorso argomentativo del Tribunale di sorveglianza. Il giudice di merito aveva fondato la propria decisione sulla circolare del D.A.P. del 27.06.2011, che correla l’applicazione del regime a condotte reiterate. La Corte ha rilevato che tale circolare contiene mere considerazioni esemplificative e non costituisce fonte normativa: non può quindi integrare o modificare i presupposti fissati dalla legge.
Il Collegio ha poi affrontato il dato letterale dell’art. 14-bis, comma 1, lett. a), ord. pen. Il riferimento ai “comportamenti” che compromettono la sicurezza o turbano l’ordine ha valore descrittivo di genere. Il plurale si coordina con il plurale dei soggetti (“i condannati, gli internati e gli imputati”) e non impone che ciascuno di essi ponga in essere una pluralità di condotte. La lettera della norma non richiede affatto il requisito della reiterazione. Già in precedenza la giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto al regime contenuti disciplinari e funzione di impedimento di comportamenti pregiudizievoli (Sez. I n. 44072 del 23.10.2008, Bagarella).
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la misura ha natura eminentemente preventiva e si distacca dalle sanzioni disciplinari, non integrando alcuna violazione del ne bis in idem ex art. 4, Protocollo 7, CEDU quando alla sanzione disciplinare si aggiunga l’applicazione del regime (Sez. I n. 29295 del 05.05.2023, Giannetto). Parimenti è stato affermato che a base del provvedimento può essere posta anche una sola condotta riconducibile al paradigma legale.
Sul piano del fatto, la Corte ha ritenuto che la disponibilità di un microtelefono e degli accessori preconizzi una pluralità di condotte, non disinnescate dalla spontanea consegna, avvenuta solo dopo l’avvio della perquisizione. Il detenuto ha potuto comunicare con l’esterno e potrebbe ancora disporre di canali di approvvigionamento incontrollabili. Il Tribunale di sorveglianza ha quindi travisato le risultanze, valorizzando due requisiti non richiesti dalla legge, la reiterazione e la violenza, e omettendo la valutazione dell’idoneità del comportamento a compromettere la sicurezza o l’ordine dell’istituto.
Il provvedimento è stato pertanto annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
Nota della Redazione
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