Sequestro preventivo del deposito commerciale: strumentalità e periculum in mora (Cass. pen. Sez. III n. 35158 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., per la sola violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e di quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il provvedimento deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. Il rischio di dispersione del bene è desumibile dalla sua permanenza nella disponibilità dell’indagato che abbia agito, nell’esercizio di attività d’impresa, con modalità sistematicamente illegali; è irrilevante la quantificazione del profitto e il rapporto tra questo e il valore dei beni sequestrati.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari dispone il sequestro preventivo del complesso aziendale e delle quote sociali di una società esercente commercio al dettaglio di carburante, nonché di due autobotti e di un deposito commerciale di prodotti petroliferi, in relazione a contestazioni di sottrazione all’accisa e a falsità. Il Tribunale del riesame rigetta la richiesta di riesame, confermando il vincolo sui mezzi e sul deposito.
Il titolare della società propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione sul nesso di strumentalità tra il deposito commerciale e le condotte illecite, oltre alla genericità del periculum in mora. Sostiene che il Tribunale avrebbe argomentato solo la strumentalità delle autobotti, senza autonoma analisi del deposito, e che non avrebbe individuato né quantificato il profitto posto a fondamento del periculum.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla regola processuale che governa il ricorso: avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali il sindacato è limitato alla violazione di legge. In tale nozione rientrano i vizi della motivazione talmente radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico del giudice. Richiama sul punto l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 25932 del 2008, confermato da pronunce successive.
Su questa base il ricorso è dichiarato manifestamente infondato. Il Tribunale ha dato conto dell’autonoma valutazione degli elementi indiziari e ha illustrato il meccanismo fraudolento: numerosi carichi di prodotto petrolifero prelevati da un deposito commerciale di terzi senza che risultassero dal registro di carico e scarico, carichi di gasolio agricolo denaturato destinati in nero al deposito della società, cessione a soggetti non autorizzati.
Secondo la Corte, in tale meccanismo rivestono funzione strumentale sia i mezzi utilizzati per il trasporto, sia il deposito commerciale presso cui veniva stoccato il prodotto, trattandosi di beni suscettibili di confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 44, comma 1, d.lgs. n. 504/1995.
Quanto al periculum, il provvedimento impugnato lo àncora al rischio di dispersione del bene lasciato nella disponibilità dell’indagato, che ha operato con modalità sistematicamente illegali mediante passaggi di proprietà. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 36959 del 2021, che esigono la concisa motivazione del periculum, e reputa la motivazione realmente esistente. La difficile rintracciabilità dei beni rende concreto il rischio di sottrazione agli effetti della confisca. Su tale punto la quantificazione del profitto e il suo rapporto con il valore dei beni sequestrati sono irrilevanti.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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