Richiesta di trattazione orale in appello e nullità assoluta per rito cartolare (Cass. pen. Sez. IV n. 36925 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare ai sensi dell’art. 23-bis d.l. n. 137/2020, la richiesta di trattazione orale formulata ritualmente e tempestivamente dal difensore costituisce esercizio di un autonomo e insindacabile diritto di natura potestativa. Il suo disconoscimento comporta una nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., per l’assenza del difensore in un caso in cui è obbligatoria la sua presenza, prima ancora che una lesione del contraddittorio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il vizio è deducibile con il ricorso per cassazione e impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 26.3.2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Terni per il reato di furto in abitazione aggravato.
La difesa di una delle imputate ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per omessa motivazione sulle istanze avanzate: l’udienza d’appello, fissata dapprima al 19.9.2023 e poi rinviata al 26.3.2024, si era svolta in modalità cartolare, nonostante la difesa avesse presentato istanza di trattazione orale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge per l’omessa motivazione sull’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore per motivi di salute. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina emergenziale. L’art. 23-bis, primo comma, d.l. n. 137/2020, convertito con legge n. 176/2020, prevede che la corte d’appello proceda in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una parte privata o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale. Il quarto comma fissa il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza. La disciplina è stata prorogata fino al 30 giugno 2024, sicché trovava applicazione nel giudizio di appello in esame.
Dagli atti emerge che il decreto di citazione indicava l’udienza del 19.9.2023, poi rinviata al 26.3.2024 con trattazione cartolare. Il difensore dell’imputata aveva presentato istanza di trattazione orale in data 16.2.2024, inviata via pec il 25.3.2024, e successivamente istanza di rinvio per legittimo impedimento. La Corte di merito, però, non ha dato atto di tali istanze, limitandosi a riscontrare quella, tardiva, del difensore di altri coimputati.
Il Collegio ricostruisce il contrasto giurisprudenziale. Un primo indirizzo qualifica la patologia come nullità generale a regime intermedio ex artt. 178 e 180 cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio, deducibile fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo (Sez. 3 n. 38164 del 2022; Sez. 5 n. 44646 del 2021). Un secondo orientamento, che la Corte condivide, configura invece una nullità assoluta.
Secondo tale impostazione, la richiesta di trattazione orale è espressione di un diritto potestativo che ripristina il modello procedurale partecipato. Il difensore ha diritto a un’interlocuzione orale e diretta con il giudice, di cui viene privato con la trattazione cartolare. Si realizza così una nullità assoluta e insanabile per l’assenza del difensore in un caso in cui è obbligatoria la presenza, secondo i canoni espressi da Sez. Un. n. 24630 del 2015 (Sez. 6 n. 16080 del 2024; Sez. 6 n. 44361 del 2024; Sez. 3 n. 29348 del 2024).
Assorbito il secondo profilo, relativo alla mancata valutazione dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia per la celebrazione del giudizio di appello.
Nota della Redazione
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