Diniego di revoca del sequestro preventivo: ricorso convertito in appello cautelare (Cass. pen. Sez. II n. 35189 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Avverso il provvedimento con cui il Tribunale rigetta la richiesta di revoca del sequestro preventivo non è esperibile il ricorso per cassazione, bensì l’appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. Non esiste, per le ordinanze cautelari, una norma analoga all’art. 659 cod. proc. pen., che consente il ricorso immediato per cassazione solo avverso le sentenze appellabili; le ordinanze cautelari non possono quindi essere impugnate per saltum in Cassazione. Il ricorso erroneamente proposto va qualificato e convertito in appello cautelare, con trasmissione degli atti al giudice competente, in applicazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e del principio del favor impugnationis. Il giudice che riceve l’atto deve limitarsi a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento e l’esistenza di una voluntas impugnationis.

Il Fatto

La ricorrente, terza interessata, impugna l’ordinanza con cui il Tribunale ha rigettato l’istanza di dissequestro delle somme depositate su conti correnti cointestati, sottoposte a sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento penale a carico del cointestatario. L’originaria istanza di dissequestro era rimasta inevasa dal G.i.p. e la ricorrente aveva poi presentato istanza di sollecitazione al Tribunale.

Il Tribunale, nel respingere la sollecitazione, ha osservato che l’originaria istanza era stata rigettata dal G.i.p. e che, anche qualificando la sollecitazione come nuova istanza di dissequestro, si doveva pervenire al rigetto, in ragione del parere negativo del pubblico ministero e dell’invariata situazione cautelare. La ricorrente deduce mancanza e vizio di motivazione, violazione di norme processuali e l’illegittimità del vincolo su beni di soggetto terzo estraneo, chiedendo il dissequestro anche parziale delle somme.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto un problema di individuazione del mezzo di impugnazione. La stessa ricorrente riferisce che il Tribunale, con l’ordinanza impugnata, ha deciso sull’istanza di revoca del sequestro, rigettandola. Da qui la necessità di riqualificare l’atto.

Sul punto la Corte ribadisce che avverso il diniego di revoca del sequestro preventivo non è esperibile il ricorso per cassazione, bensì l’appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. Richiama sul punto Sez. 3, n. 19995 del 21/09/2016, dep. 2017, Guerra e Sez. 6, Ordinanza n. 26232 del 11/06/2013, Parnasso, che hanno qualificato come appello cautelare il ricorso per cassazione promosso contro l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame, che aveva già confermato il vincolo originariamente disposto dal G.i.p., aveva rigettato una successiva richiesta di dissequestro.

Il fondamento del criterio è chiarito dalla Corte: la disposizione dell’art. 659 cod. proc. pen., che prevede il ricorso immediato per Cassazione, riguarda solo le sentenze appellabili, mentre non esiste una norma analoga per le ordinanze cautelari. Queste ultime vanno pertanto impugnate con l’appello cautelare e non possono essere impugnate per saltum in Cassazione.

Accertata l’impugnabilità, la Corte applica l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che sancisce l’ammissibilità dell’impugnazione indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte e la trasmissione degli atti al giudice competente. La norma esprime il principio del favor impugnationis. Richiamando Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013 – dep. 17/02/2014, P.M. in proc. Bergantini e Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001 – dep. 20/12/2001, Bonaventura, la Corte precisa che il giudice che riceve l’atto deve limitarsi a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento e l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto a sindacato giurisdizionale, trasmettendo poi gli atti al giudice competente. Il ricorso è quindi qualificato appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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