Rescissione del giudicato: dies a quo dalla conoscenza della sentenza (Cass. pen. Sez. II n. 35191 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, per l’individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie, anche dopo le modifiche apportate all’art. 629-bis cod. proc. pen. dal d.lgs. n. 150 del 2022, si deve far riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, ma a quello in cui il condannato in assenza ha avuto conoscenza della stessa e ha potuto esercitare il diritto di impugnazione straordinaria. Il termine di trenta giorni, di natura decadenziale, decorre dal momento in cui il condannato ha contezza degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta. È invece ininfluente la piena cognizione dell’apparato motivazionale della sentenza irrevocabile, attenendo essa al merito e non ai presupposti dell’istituto.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia, con ordinanza del 19.03.2025, ha dichiarato inammissibile perché tardiva la richiesta di rescissione del giudicato proposta nell’interesse di un condannato con sentenza del Tribunale di Brescia del 19.12.2016, divenuta irrevocabile il 15.03.2017. Il giudice territoriale ha ritenuto che l’istante avesse avuto conoscenza della pronuncia a proprio carico il 10 aprile 2024, prendendo visione del certificato del casellario giudiziale, mentre la richiesta era stata presentata solo il 17 maggio 2024.
Il ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, sostenendo che la conoscenza effettiva del procedimento sarebbe intervenuta soltanto con la comunicazione degli estremi della sentenza di condanna, e non con la mera consultazione del certificato del casellario.
La Motivazione della Corte
La Cassazione premette una precisazione di rilievo sistematico che corregge il provvedimento impugnato. In tema di rescissione del giudicato, per individuare la norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, occorre fare riferimento non al momento della irrevocabilità della sentenza, ma a quello in cui il condannato in assenza ha avuto conoscenza della stessa e la possibilità di attivare l’impugnazione straordinaria.
La Corte richiama la Sez. IV, ord. n. 2580 del 19/10/2023, dep. 2024, Rv. 285701, che ha affermato tale criterio. Nel caso concreto, la conoscenza del processo è intervenuta il 10 aprile 2024, quando era già vigente la nuova disposizione e, in particolare, il comma 2 dell’art. 629-bis cod. proc. pen., che fissa il termine di trenta giorni dalla “avvenuta conoscenza della sentenza”, e non più dalla conoscenza del procedimento.
Il Collegio precisa poi, sulla scorta della Sez. II, sentenza n. 14510 del 08/01/2025, Rv. 287945, che il termine decorre dal momento in cui il condannato ha contezza degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta. Tali informazioni sono le uniche necessarie per comprendere la celebrazione di un processo a proprio carico e per individuare la corte territoriale competente e l’oggetto dell’istanza. È invece ininfluente la piena cognizione dell’intero apparato motivazionale, che attiene al merito e non ai presupposti dell’istituto.
Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha fissato la decorrenza del termine dalla consultazione del certificato del casellario, che conteneva la sentenza oggetto di istanza, l’autorità emittente, la data della pronuncia e dell’irrevocabilità, il reato, la data e il luogo del commesso reato e la pena inflitta. La richiesta, presentata il 17 maggio 2024 e pervenuta all’ufficio competente il 22 gennaio 2025, è pertanto tardiva. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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