Ricorso inammissibile se ripropone motivi di appello senza censurare la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 24924 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che riproduca sostanzialmente i motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi con le esplicitazioni della sentenza impugnata e senza indicare in che termini la motivazione risulti carente. Il vizio di aspecificità ricorre non solo per indeterminatezza, ma anche per mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione e quelle dell’impugnazione. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per circostanze e alla fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen. È inammissibile, infine, la censura non proposta come motivo di appello, a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Il Fatto

Due imputati ricorrono con unico atto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, che li aveva ritenuti responsabili del reato di truffa in danno della persona offesa, riconoscendo l’accordo criminoso tra loro intercorso e la suddivisione dei ruoli.

I ricorrenti deducono la violazione di legge nella valutazione delle risultanze probatorie, la manifesta illogicità della motivazione sulla quantificazione della pena e la mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen. La parte civile chiede la dichiarazione di inammissibilità e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta tre motivi e li ritiene tutti non consentiti in sede di legittimità. Quanto al primo, la censura sulla responsabilità è meramente riproduttiva di profili già vagliati e disattesi dal giudice di merito, evocando una lettura alternativa del materiale probatorio senza confrontarsi con il testo della motivazione.

La sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all’aspecificità del ricorso. Tale situazione va valutata non solo per la genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione: quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità. Viene richiamato il precedente Sez. 4 n. 19364 del 14.03.2024.

Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen., con richiamo al precedente Sez. 2 n. 36104 del 27.04.2017. Nella specie l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto.

Il terzo motivo è inammissibile perché la censura non risulta previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. I ricorrenti avrebbero dovuto contestare specificamente il riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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