Revisione e inconcibilità dei giudicati: necessaria l’oggettiva incompatibilità dei fatti storici (Cass. pen. Sez. 2 n. 19293 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non va inteso in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, ma con riferimento ad un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano. Non sussiste contrasto tra giudicati se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo e il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti, tanto più se dipeso dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove. È altresì inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che non porti alcuna critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata, omettendo di confrontarsi puntualmente con la stessa.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona rigettava l’istanza di revisione proposta nell’interesse di un soggetto, condannato con sentenza divenuta irrevocabile con riferimento a due capi di imputazione. L’istanza si fondava sull’asserita incompatibilità tra i fatti accertati in quella sede e quelli emersi in altri giudizi: in particolare, l’assoluzione di un coimputato per uno dei medesimi reati e l’assoluzione di un congiunto dell’istante per reati diversi ma ritenuti legati alla medesima vicenda.
Avverso la sentenza di rigetto, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo mancanza e/o apparenza della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito il proprio consolidato principio in materia di revisione: l’inconciliabilità tra giudicati rilevante ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non è configurabile in presenza di un mero contrasto tra le decisioni, richiedendosi invece un’oggettiva incompatibilità dei fatti storici. Il diverso epilogo giudiziale, quando i fatti siano stati identicamente ricostruiti, può essere il prodotto di difformi valutazioni del compendio probatorio, anche dipese dalla diversità del rito. A sostegno di tale principio, la Corte ha citato i propri precedenti: Sez. 6, n. 16477 del 2022, Sez. 2, n. 18209 del 2020 e Sez. 6, n. 34927 del 2018.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva correttamente escluso l’incompatibilità, avendo i giudici di merito accertato una conforme ricostruzione in fatto tra la condanna dell’istante e l’assoluzione del coimputato. La differenza di esito era dipesa da una difforme ed ampiamente giustificata valutazione dei medesimi fatti, con il coimputato assolto per non avere commesso il fatto. Il ricorrente, lungi dal censurare specificamente tale ricostruzione, si era limitato a riprodurre stralci della motivazione della sentenza assolutoria, senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte territoriale.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che nessun contrasto tra giudicati era configurabile con le pronunce assolutorie del congiunto dell’istante, intervenute in relazione a diversi capi di imputazione e a diverse compagini societarie. Anche in questo caso, il motivo di ricorso ometteva ogni confronto critico con la motivazione, limitandosi a reiterare le medesime argomentazioni già proposte.
Alla luce di ciò, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, essendo i motivi carenti della necessaria specificità. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila.
Nota della Redazione
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