Reato antisismico permanente e correlazione tra accusa e sentenza (Cass. pen. Sez. III n. 35215 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di violazioni della normativa antisismica, la contravvenzione di cui all’art. 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che abbia ad oggetto l’omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e l’inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione, in violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 93 e 94 d.P.R. citato, costituisce fattispecie a consumazione prolungata, avente natura di reato permanente, la cui consumazione perdura finché si protrae l’offesa al bene tutelato della pubblica incolumità e cessa con l’adempimento degli obblighi di legge o con l’ultimazione delle opere. Il principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza è violato non da qualsiasi modificazione dell’imputazione originaria, ma solo quando il fatto accertato si ponga rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio ai diritti della difesa. Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto e del nesso causale con il pregiudizio lamentato, desumibile anche in via presuntiva.

Il Fatto

Il tribunale, previa riqualificazione, condanna l’imputato per il reato di cui al combinato disposto degli artt. 93 e 95 d.P.R. n. 380/2001, in relazione a lavori eseguiti in assenza dei prescritti adempimenti in materia antisismica. La difesa propone ricorso per cassazione articolando tre motivi.

Con il primo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo che la condotta risalirebbe ai lavori eseguiti subito dopo la prima Scia e che, trattandosi di reato istantaneo, la prescrizione sarebbe maturata. Con il secondo si lamenta il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, per essere la condanna intervenuta su un fatto nuovo. Con il terzo si censura la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, per assenza di nesso causale tra il reato accertato e i profili di danno riconosciuti.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina per primo il secondo motivo, di priorità logico-giuridica, e lo reputa infondato. La contestazione originaria non riguardava solo l’assenza della previa autorizzazione, ma anche l’omessa presentazione dell’idonea documentazione tecnica attestante l’insussistenza di pregiudizi per la stabilità dell’immobile. Tale profilo è pienamente riconducibile alla fattispecie di cui agli artt. 93 e 95 d.P.R. n. 380/2001, così come ritenuto dal giudice in via di riqualificazione.

Il Collegio ribadisce che il principio di correlazione tra accusa e sentenza è violato non da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma solo quando essa pregiudichi la possibilità di difesa. La nozione strutturale di fatto va coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere le effettive lesioni del diritto di difesa. Richiamando Sez. I n. 35574 del 2013, Sez. IV n. 4497 del 2015, Sez. V n. 33878 del 2017 e Sez. III n. 5463 del 2013, si afferma che la violazione sussiste solo in presenza di un rapporto di eterogeneità o incompatibilità sostanziale, non essendovi lesione quando non muta il fatto storico sussunto nella contestazione.

Quanto al primo motivo, la Corte richiama l’indirizzo consolidato secondo cui le contravvenzioni antisismiche di omessa denuncia dei lavori e inizio degli stessi senza autorizzazione hanno natura di reato permanente, con consumazione che si protrae fino all’adempimento degli obblighi o all’ultimazione delle opere (Sez. III n. 19871 del 2025; Sez. III n. 2210 del 2021). Nel caso concreto i fatti sono contestati come successivi alle due Scia e nel dicembre 2019 i lavori risultavano ancora in fase di attuazione, mentre gli oneri venivano adempiuti solo il 6 marzo 2020, a lavori ultimati. Il dies a quo della prescrizione quinquennale è dunque erroneamente individuato dalla difesa e, considerando il decreto di citazione a giudizio del 25.2.2022, la prescrizione non era maturata alla pubblicazione della sentenza impugnata.

Sul terzo motivo, la Corte ricorda che ai fini della condanna generica non è necessaria la prova della concreta esistenza dei danni, essendo sufficiente l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto e del nesso causale, desumibile anche presuntivamente (Sez. 6 n. 28216 del 2020; Sez. 4 n. 12175 del 2016). Il giudice ha argomentato sulla sussistenza del danno entro i limiti della sufficienza, con modalità sommarie e valutazioni probabilistiche. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Nota della Redazione

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