Particolare tenuità del fatto e condotta successiva al reato di fuga (Cass. pen. Sez. VII n. 34599 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condotta successiva alla commissione del reato assume rilievo, dopo le modifiche dell’art. 131-bis cod. pen. introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche nella decisione sulla particolare tenuità del fatto. Essa può tuttavia essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata e non può, da sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto. Il giudice di merito che, nel valutare la gravità della condotta, dia rilievo all’abbandono delle persone offese ferite sulla carreggiata compie una valutazione complessiva che non è sindacabile nel merito se adeguatamente motivata. È inammissibile il ricorso che, senza confrontarsi con tale motivazione, proponga una rivalutazione in fatto delle emergenze istruttorie.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Napoli, per il reato di cui all’art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso in occasione di un sinistro stradale. La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che l’imputato si era allontanato perché spaventato da un gruppo di giovani che inveiva contro di lui e che si era poi presentato ai carabinieri per denunciare l’accaduto. Con il secondo ha contestato l’esclusione della particolare tenuità del fatto, evidenziando che la condotta successiva al reato aveva reso possibile la sua identificazione.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte rileva che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha escluso la sussistenza di una situazione di pericolo tale da giustificare la fuga. La Corte di appello ha sottolineato che solo un testimone ha riferito di colpi sferrati al veicolo dell’imputato, il quale si è limitato a sostenere che un gruppo di persone inveiva contro di lui. Inoltre l’imputato si presentò ai carabinieri quando i rilievi della Polizia municipale erano ormai terminati, in presenza di telecamere di sicurezza che avevano ripreso le varie fasi del sinistro.
Il motivo, pertanto, non supera il vaglio di ammissibilità, perché è teso a una rivalutazione in fatto delle emergenze istruttorie, già analiticamente esaminate e valutate nella sentenza impugnata e in quella di primo grado.
Sul secondo motivo la Corte osserva che la particolare tenuità del fatto è stata esclusa valorizzando la gravità della condotta e l’abbandono sulla carreggiata delle due persone offese, ferite perché rovinate al suolo dopo l’impatto, senza che il conducente si accertasse delle loro condizioni. La Corte di appello ha così compiuto una valutazione di complessiva gravità e ha ritenuto che il successivo presentarsi ai carabinieri non fosse idoneo a incidere su tale valutazione.
La Corte richiama il mutamento normativo: dopo le modifiche dell’art. 131-bis cod. pen. introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, anche la condotta successiva al reato assume rilievo. Tuttavia, come già affermato dalla Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, tale condotta può essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa e non può, da sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto. Il ricorrente, sostenendo che le condizioni di salute delle ferite non avrebbero inciso sull’entità dell’offesa, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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