Sequestro estradizionale: la convalida è necessaria anche per i beni (Cass. pen. Sez. VI n. 35238 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro disposto d’urgenza dalla polizia giudiziaria nell’ambito della procedura estradizionale, il Presidente della Corte di appello deve procedere alla convalida del vincolo reale, congiuntamente alla convalida dell’arresto, non essendo l’art. 716 cod. proc. pen. interpretabile nel senso di escluderla. La Corte di appello è tenuta a motivare, sulla base della normativa convenzionale e dell’art. 714, comma 1, cod. proc. pen. ove non derogata, il nesso di pertinenzialità tra i beni oggetto di apprensione e il reato per il quale è stata richiesta l’estradizione, valutando le esigenze probatorie prospettate dall’autorità estera richiedente. Il giudizio di pertinenzialità non può essere autonomamente costruito dalla Corte, gravando sullo Stato richiedente l’onere di fornire le informazioni necessarie. Il provvedimento di convalida è nullo se non specifica il rapporto tra beni appresi e reato, restando esclusa la possibilità di recuperare il controllo in sede di legittimità ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen.
Il Fatto
Nei confronti del ricorrente era stato disposto l’arresto provvisorio su richiesta dell’autorità giudiziaria statunitense, in relazione a reati di frode informatica, associazione per delinquere, estorsione informatica, ricettazione e minaccia. La polizia giudiziaria procedeva d’urgenza al sequestro dei beni in possesso dell’estradando: documenti, denaro, carte di credito e dispositivi elettronici.
La Corte di appello di Bologna convalidava l’arresto e, ai sensi dell’art. 714 cod. proc. pen., disponeva il sequestro. Il ricorrente impugnava per cassazione deducendo la mancanza di motivazione e l’assenza di finalità probatoria del vincolo, con particolare riferimento al denaro e alle carte di credito, beni che non potrebbero fornire elementi di prova a suo carico.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare se il sequestro eseguito d’urgenza dalla polizia giudiziaria nella procedura estradizionale debba essere convalidato. Un risalente orientamento lo escludeva, valorizzando il silenzio dell’art. 716 cod. proc. pen., che contempla la convalida del solo arresto.
La Corte non condivide tale lettura. L’ordinamento interno non ammette vincoli cautelari reali privi di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. L’art. 716 cod. proc. pen. non esclude espressamente la convalida e disciplina arresto e sequestro in modo sostanzialmente unitario, delineando una contestualità procedurale che legittima una regolamentazione comune.
Una diversa soluzione lascerebbe il sequestro valido senza alcun controllo giurisdizionale, né preventivo né successivo. L’art. 714, comma 1, cod. proc. pen. presuppone la richiesta del Ministro; l’art. 715, comma 4, cod. proc. pen. consente alla Corte di disporre il sequestro nell’ambito dell’applicazione provvisoria di misure cautelari. Escludere la convalida comporterebbe un deficit di giurisdizione e una lesione del diritto di difesa, con conseguenti problemi di legittimità costituzionale.
Non giova il rinvio al controllo differito in cassazione ex art. 719 cod. proc. pen.: la norma contempla il ricorso avverso i provvedimenti emessi dal Presidente della Corte di appello e il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione impedisce di estenderlo al provvedimento della polizia giudiziaria. L’unica interpretazione costituzionalmente orientata è dunque quella che richiede la convalida anche del sequestro.
Nel merito, la Corte richiama l’art. XVIII del Trattato di estradizione Italia-Stati Uniti (ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225) e l’art. 714 cod. proc. pen., che richiama la disciplina del sequestro probatorio. Il sequestro estradizionale è legittimo solo se specifica il rapporto tra beni e reato e la funzione probatoria dell’apprensione, secondo il principio già affermato da Sez. VI n. 15113 del 20.03.2025.
La Corte di appello, con motivazione implicita, ha dato conto del collegamento per dispositivi informatici e documenti, la cui tipologia è strettamente connessa ai reati ipotizzati. Conclusioni opposte valgono per denaro e carte di credito, beni di per sé privi di autoevidente rilevanza probatoria, rispetto ai quali difetta l’indicazione del nesso pertinenziale. Il ricorso è pertanto accolto in parte, con annullamento limitato e rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Nota della Redazione
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