Inammissibili le memorie tardive e i motivi di merito reiterati in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 33931 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le memorie difensive depositate oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza sono inammissibili, a norma dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., e non possono essere esaminate dal giudice di legittimità. Il ricorso che reitera le medesime argomentazioni di merito già proposte con l’atto di appello e puntualmente disattese dal giudice territoriale è inammissibile, non essendo consentito in sede di legittimità un nuovo apprezzamento delle emergenze processuali, salvo il caso di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Il diniego di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello costituisce esercizio di un potere discrezionale, insindacabile quando il giudice abbia congruamente ritenuto di poter decidere allo stato degli atti.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 31.10.2025, confermava la condanna del ricorrente per i reati contestati ai capi 1) e 2), ritenendo attendibili le dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalle immagini di videosorveglianza e dal referto medico. Avverso tale decisione il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inattendibilità della persona offesa, il diniego di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per la mancata audizione di un teste, nonché censure sulla determinazione della pena, sul trattamento delle circostanze e sulla quantificazione del danno risarcibile. In vista dell’udienza del 07.07.2026 la difesa depositava memorie in data 22 giugno 2026.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione preliminare di natura processuale. Le memorie difensive pervenute il 22 giugno 2026, in vista dell’udienza del 07.07.2026, sono tardive e non possono essere esaminate. Il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., scadeva infatti il 21 giugno 2026. Il deposito è dunque avvenuto oltre il limite legale.

Nel merito, il Collegio rileva che tutti i motivi reiterano le medesime argomentazioni già sollevate con l’atto di appello. La Corte territoriale le aveva puntualmente affrontate e correttamente risolte con motivazione congrua, aderente alle emergenze processuali e priva di vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà. Tale motivazione è pertanto insindacabile in sede di legittimità, secondo il principio richiamato dalla Sez. 2 n. 42046 del 17.07.2019.

Quanto alla dedotta inattendibilità della persona offesa, la Corte osserva che si tratta di questioni di fatto riservate al giudice di merito. In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione della credibilità del dichiarante, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, non ravvisabili nel caso concreto. La Corte territoriale ha infatti vagliato l’attendibilità della persona offesa alla luce del riscontro offerto dalle immagini di videosorveglianza e dal referto medico, come chiarito dalla Sez. Un. n. 41461 del 19.07.2012 e dalla Sez. 5 n. 51604 del 19.09.2017.

Il motivo relativo al diniego di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, per la mancata audizione di un teste ex artt. 507 e 603 cod. proc. pen., è manifestamente infondato. La rinnovazione in appello ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Il relativo esercizio, per la sua natura discrezionale, si sottrae allo scrutinio di legittimità quando la Corte territoriale abbia congruamente ritenuto di poter decidere sulla base delle prove acquisite, come affermato dalla Sez. 6 n. 40496 del 21.05.2009. La prova richiesta, inoltre, non integra gli estremi della prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., poiché un mezzo dichiarativo il cui risultato va vagliato con gli altri elementi acquisiti non può essere qualificato come tale, secondo la Sez. 5 n. 37195 del 11.07.2019.

I restanti motivi, relativi alla determinazione della pena, al trattamento delle circostanze e alla quantificazione del danno, reiterano parimenti censure di merito già esaminate e disattese, avendo la Corte territoriale specificamente motivato sulla gravità della condotta, sull’assenza di ravvedimento e sulla sussistenza del danno. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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