Retrodatazione cautelare, rileva la connessione qualificata tra reati (Cass. pen. Sez. VI n. 35239 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pluralità di misure cautelari emesse in procedimenti pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione del termine di durata prevista dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. può riconoscersi esclusivamente qualora tra i fatti oggetto dei provvedimenti sussista una delle ipotesi di connessione qualificata previste dalla norma, consistente nel concorso formale di reati, nel reato continuato o nella connessione teleologica, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri. La diversità delle autorità procedenti esclude che la separazione dei procedimenti sia frutto di una scelta del pubblico ministero e impedisce di estendere la retrodatazione ai fatti non connessi. La sussistenza della connessione rilevante è questione di fatto, riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo sotto il profilo della logicità e coerenza della motivazione. Il giudice dell’appello cautelare, in forza del principio devolutivo, può estendere la cognizione ai punti in rapporto di inscindibilità con quello impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 7 marzo 2023, eseguita il 19 aprile 2023, per il reato associativo di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e per altri reati in materia di stupefacenti. In precedenza, il 10 febbraio 2022, era stata applicata nei suoi confronti, da altro ufficio giudiziario, analoga misura in relazione a un episodio di cessione, definito con sentenza di applicazione pena.
Il ricorrente chiese di dichiarare l’inefficacia della misura del 2023 per decorrenza dei termini, invocando la retrodatazione al 10 febbraio 2022 per connessione qualificata tra i fatti. La richiesta fu respinta in primo grado e l’appello cautelare fu rigettato dal Tribunale del riesame, che escluse la connessione. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo processuale. Il ricorrente deduceva la violazione del principio devolutivo, per aver il Tribunale del riesame esteso l’esame alla connessione qualificata, tema non oggetto di appello. Il motivo è infondato: la cognizione del giudice dell’appello cautelare è limitata ai punti della decisione impugnata, ma non all’ambito dei motivi dedotti, e si estende ai punti in rapporto di pregiudizialità, dipendenza o inscindibilità con quelli devoluti.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina della retrodatazione. L’istituto rimedia agli effetti del cumulo materiale dei periodi di custodia afferenti a ciascun reato, che eluderebbe i limiti dell’art. 13, ultimo comma, Cost. La Corte richiama gli interventi della Corte costituzionale n. 89 del 1996 e n. 408 del 2005, nonché la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 14535 del 2007 (Librato), n. 21957 del 2005 (Rahulia) e n. 23166 del 2020 (Mazzitelli).
Il Collegio individua le situazioni-tipo. Quando tra i fatti esiste connessione qualificata e per la prima ordinanza non è ancora intervenuto il decreto che dispone il giudizio, la retrodatazione opera automaticamente. Quando invece i procedimenti pendono davanti a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione è giustificata solo in presenza di connessione qualificata, perché la diversità di competenza esclude che la sequenza dei provvedimenti sia frutto di una scelta per ritardare la seconda misura.
Nel caso concreto, tra il reato associativo e i reati-fine in materia di stupefacenti non è ravvisabile un vincolo di continuazione o di connessione teleologica, salvo che risulti che fin dalla costituzione del sodalizio il soggetto avesse già individuato specifici fatti di reato. L’omogeneità degli illeciti non basta: l’identità del disegno criminoso postula una preventiva rappresentazione e una deliberazione unitaria, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale. Irrilevante è il generico proposito di lucrare attraverso lo spaccio, che esprime abitualità e professionalità nel reato.
Pertanto il ricorso è rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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