Associazione finalizzata al narcotraffico: bis in idem cautelare e obbligo di comparazione (Cass. pen. Sez. VI n. 35246 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il giudice del riesame che respinge l’eccezione di bis in idem cautelare non può fondare la diversità dei sodalizi sulla sola differente composizione soggettiva delle compagini o sul ruolo assunto dall’indagato. Occorre accertare che il soggetto sia passato a una diversa organizzazione criminale ovvero che si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi distinti, sia pure con lo stesso nome e operanti nello stesso territorio. La motivazione è viziata quando, ancorando la valutazione al capo di incolpazione, omette di chiarire la successione o la sovrapposizione temporale delle due associazioni e i margini di operatività di quella in esame, rendendo così impossibile la comparazione completa dei rispettivi elementi oggettivi e soggettivi.

Il Fatto

Il difensore dell’indagato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha confermato il provvedimento del GIP applicativo della misura custodiale per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestando all’indagato il ruolo di organizzatore di un sodalizio dedito al traffico di cocaina ed eroina, operante in un arco temporale definito e con base nel medesimo contesto territoriale.

La difesa deduce, tra l’altro, l’omessa valutazione dei rilievi contenuti nella memoria depositata in udienza e, soprattutto, la violazione del divieto di bis in idem, sostenendo che il segmento di condotta oggetto del procedimento fosse già stato valutato in un distinto procedimento relativo alla stessa associazione, operante nel medesimo arco temporale e con coincidenza soggettiva e oggettiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene infondato il motivo concernente la gravità indiziaria. Il tenore esplicito delle conversazioni intercettate, valorizzate nell’ordinanza, dimostra i ruoli dei singoli, l’esistenza di una base operativa presidiata continuativamente, la disponibilità di quantitativi non modesti di sostanza, l’elevato numero di cessioni, la gestione di proventi e debiti e la destinazione degli incassi a una cassa comune. La lettura riduttiva proposta dalla difesa non regge a fronte di una struttura organizzata di uomini e mezzi, con piena condivisione del programma illecito e proiezione futura dello stesso.

E’ invece fondato il motivo che introduce il tema del bis in idem cautelare. Il Tribunale ha risposto all’eccezione sottolineando la diversità dei due sodalizi, la differente composizione soggettiva, i diversi canali di fornitura e il diverso ruolo dell’indagato nei due procedimenti. Tale risposta, formalmente completa, è in realtà inappagante e generica.

Il ragionamento trascura la comune matrice familiare delle due associazioni, operanti nello stesso ambito territoriale con la partecipazione degli stessi soggetti, e soprattutto prescinde dall’epoca del commesso reato. Ancorando la valutazione al capo di incolpazione, che fissa il periodo di operatività della nuova associazione, il Tribunale non dà conto della successione né dell’eventuale sovrapposizione temporale delle due compagini, né chiarisce i margini di operatività di quella in esame dopo l’arresto dei componenti principali.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui, in caso di procedimento per il delitto associativo, per escludere la medesimezza del fatto non rilevano i mutamenti nelle modalità di partecipazione né quelli degli equilibri interni dell’organizzazione, ma è necessario accertare il passaggio a una diversa organizzazione criminale o una successione tra organismi distinti (Sez. VI n. 49921 del 2018; Sez. VI n. 28116 del 2015). In mancanza di una precisa descrizione degli elementi oggettivi e soggettivi delle due associazioni, la comparazione non è possibile.

Il deficit motivazionale impone l’annullamento con rinvio al Tribunale del riesame per nuova valutazione sul punto, restando assorbiti gli ulteriori motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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