Dolo eventuale e omicidio preterintenzionale nel giudizio cautelare (Cass. pen. Sez. 1 n. 12208 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati contro la persona, la configurabilità dell’omicidio preterintenzionale è esclusa quando la condotta, valutata alla stregua delle regole di comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione da parte dell’agente, anche solo a titolo di dolo eventuale, dell’eventualità che dal proprio comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo. Ne consegue che il giudice del riesame, nell’accertare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, può legittimamente qualificare come doloso l’omicidio commesso con reiterati colpi d’arma da taglio inferti in zone vitali, anche quando la vittima sia ormai inerme, senza che assuma rilievo decisivo la circostanza che l’aggressione sia stata preceduta da una condotta intimidatoria della parte lesa. In sede di legittimità, la censura avverso la ritenuta sussistenza di una circostanza aggravante è proponibile solo se dall’eventuale esclusione derivi una concreta utilità, quale l’illegittimità della misura o una diversa durata dei termini di custodia cautelare.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, quale giudice del riesame, aveva confermato l’ordinanza con cui il Gip aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, gravemente indiziato di omicidio aggravato dai futili motivi. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’indagato aveva accoltellato ripetutamente la vittima fino a cagionarne la morte, non per reazione difensiva ma con furia aggressiva, colpendo con più fendenti anche quando l’uomo era ormai inoffensivo e cercava di ripararsi con le braccia alzate.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame l’indagato ricorreva per cassazione, lamentando la sussistenza dei gravi indizi e la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 584 cod. pen. piuttosto che dell’omicidio volontario, nonché la ritenuta configurabilità dell’aggravante dei futili motivi. La difesa sosteneva che la condotta, interrotta prima dell’esito letale e seguita dal permanere nelle vicinanze del luogo del delitto, fosse espressiva di un dolo lesivo, non già di una volontà omicidiaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Il percorso giustificativo del Tribunale è stato giudicato esente da vizi di legittimità, poiché basato su un compendio indiziario di agevole lettura, costituito da filmati e convergenti dichiarazioni testimoniali. La ricostruzione dell’elemento soggettivo, operata dal giudice del riesame, è stata considerata non solo plausibile ma conforme ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto alla distinzione tra dolo omicidiario e preterintenzione, la Corte ha evidenziato che l’omicidio preterintenzionale è caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida. Tale forma di responsabilità non ricorre quando la condotta dimostri la consapevole accettazione, anche solo eventuale, dell’ipotesi che dalla propria azione possa derivare la morte. Nella specie, i giudici di merito avevano accertato che l’indagato, dopo un primo litigio verbale, si era scagliato contro l’avversario colpendolo ripetutamente in zone vitali e proseguendo l’aggressione anche quando la vittima, ormai inerme, indietreggiava, fino ad attingerla due volte all’addome.
Siffatta condotta, secondo la Corte, non era compatibile né con una reazione difensiva necessitata, né con la volontà di provocare solo lesioni personali, ancorché gravi. La violenza dell’azione, l’uso di un mezzo micidiale e la reiterazione dei colpi in zone vitali erano elementi sufficienti per ritenere, con il grado di accertamento proprio della fase cautelare, il dolo omicidiario nella forma del dolo eventuale. La Corte ha richiamato sul punto i precedenti secondo cui la preterintenzione è incompatibile con l’accettazione del rischio letale.
In ordine alla contestazione dell’aggravante dei futili motivi, il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse. La Corte ha ricordato che, in sede cautelare, la censura relativa a una circostanza aggravante è proponibile solo se dall’esclusione dipenda specificamente la legittimità della misura o ne derivi una concreta utilità per l’impugnante. Nel caso di specie, tale evenienza non era stata dedotta, né risultava sussistente, considerato che i termini di custodia cautelare sarebbero rimasti immutati anche dopo l’eventuale esclusione dell’aggravante. Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.