Diniego di colloquio all’estradando ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. pen. Sez. VI n. 35240 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare, rientrano nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale ed sono ricorribili per cassazione per violazione di legge ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. Al detenuto, in custodia preventiva o in espiazione di pena, va riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e la garanzia di quella parte dei diritti della personalità che neppure la pena detentiva può intaccare. Tra essi rientra il diritto al mantenimento di relazioni familiari e sociali, comprimibile solo in presenza di specifiche e motivate esigenze di sicurezza pubblica o intramuraria, oppure, per l’imputato, di ordine processuale. Ne consegue che il ricorso per cassazione che, pur rubricato come violazione di legge, censuri in realtà la motivazione del diniego è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Il Fatto
Il ricorrente è sottoposto a custodia cautelare in Italia nell’ambito di un procedimento volto alla sua estradizione verso il Canada, in esecuzione di due mandati di arresto internazionale emessi dalla competente autorità giudiziaria canadese, il primo per associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e il secondo per aggressione e lesioni personali commesse con uso di armi.
Con l’ordinanza impugnata è stata respinta l’istanza di autorizzazione al colloquio tra l’estradando e la propria compagna convivente, che in precedenza aveva già ottenuto colloqui in carcere. Il diniego si fonda sulle informazioni acquisite presso le autorità canadesi, secondo cui gli incontri solleverebbero gravi preoccupazioni e potrebbero incidere negativamente sulle indagini, consentendo la continuazione dei crimini. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 15 e 18 l. n. 354 del 1975 e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura giuridica dei permessi di colloquio e dal relativo regime di impugnabilità, ricostruendo l’evoluzione della giurisprudenza. Un primo orientamento negava natura giurisdizionale a tali provvedimenti, qualificandoli come amministrativi perché incidenti sulle sole modalità esecutive della custodia; per il principio di tassatività delle impugnazioni essi restavano estranei ai mezzi del processo penale.
Le Sezioni Unite n. 25079 del 2003 hanno invece ricondotto i provvedimenti in materia di colloqui visivi e telefonici al sindacato giurisdizionale, mediante reclamo al magistrato di sorveglianza e successivo ricorso per cassazione ex art. 14-ter l. n. 354 del 1975. Un’ulteriore impostazione, divenuta prevalente e condivisa dal Collegio, li ritiene ricorribili in Cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, proprio perché il diniego può risolversi in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari.
La Corte richiama il principio di civiltà giuridica per cui a chi subisce una restrizione carceraria, preventiva o definitiva, va garantita quella parte dei diritti della personalità che neppure la pena detentiva può intaccare. Tra essi figura il diritto al mantenimento di relazioni familiari e sociali, comprimibile solo in presenza di specifiche e motivate esigenze di sicurezza o di ordine processuale.
Nel caso concreto, però, il ricorso — pur rubricato come violazione di legge — censura in realtà la motivazione del provvedimento di diniego, che non è né carente né apparente. Il giudice ha dato compiuto conto dell’iter logico seguito, richiamando le statuizioni delle autorità canadesi procedenti, che avevano ritenuto i colloqui possibile strumento di protrazione dell’attività illecita. Il ricorso è pertanto inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Non si fa luogo alla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, poiché l’errore tecnico causativo dell’inammissibilità non è dovuto a colpa, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale in corso. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.