Verifica giudiziale del condono edilizio in zona vincolata (Cass. pen. n. 8787/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione dell’ordine di demolizione di immobili abusivi, il giudice dell’esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto titolo edilizio in sanatoria, accertando la sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, la disciplina normativa applicabile, la legittimazione del richiedente, la tempestività della domanda e il rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la sanabilità dell’opera. In caso di opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il silenzio serbato dalla Soprintendenza non può assumere valore di assenso, bensì di rifiuto impugnabile in sede amministrativa, essendo il rilascio del titolo in sanatoria subordinato al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Il principio di proporzionalità, ai fini dell’esecuzione della demolizione, deve essere valutato tenendo conto della consapevolezza della violazione da parte dell’interessato e dei tempi intercorrenti tra la definitività della condanna e l’attivazione del procedimento di esecuzione, potendo l’inerzia del condannato e la sua consapevolezza dell’illegalità costituire elementi rilevanti nel bilanciamento con il diritto all’abitazione.
Il Fatto
Il condannato, destinatario di un ordine di demolizione di un immobile abusivo, realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ha proposto istanza di revoca dell’ordine di demolizione al giudice dell’esecuzione, sostenendo di aver ottenuto una concessione in sanatoria (in realtà un condono edilizio) rilasciata dal Comune, previa acquisizione del silenzio-assenso della Soprintendenza. Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, ritenendo illegittimo il titolo edilizio, in quanto il silenzio della Soprintendenza non poteva valere come assenso in zona vincolata, e ha escluso la violazione del principio di proporzionalità, rilevando la consapevolezza della natura abusiva dell’immobile e il lungo tempo trascorso per la regolarizzazione.
Avverso tale ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’invasione della sfera amministrativa da parte del giudice, la violazione del diritto all’abitazione e il principio di proporzionalità, nonché vizi di motivazione sulla legittimità del titolo edilizio e sulla mancata considerazione della situazione abitativa e di salute del nucleo familiare.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Quanto al primo motivo, ha affermato che il giudice dell’esecuzione, ai fini della revoca dell’ordine di demolizione, è tenuto a verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, e che tale sindacato non costituisce invasione della sfera amministrativa, ma esercizio del doveroso controllo sulla regolarità del titolo edilizio ai fini dell’esecuzione del giudicato.
Quanto alla legittimità del condono, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in caso di opere realizzate in zona vincolata, il silenzio della Soprintendenza non può assumere valore di assenso, ma costituisce rifiuto impugnabile in sede amministrativa, poiché il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, essendo la disciplina del silenzio-assenso inapplicabile in tale contesto. Il giudice dell’esecuzione ha quindi correttamente ritenuto illegittimo il condono, mancando il parere della Soprintendenza.
Quanto al principio di proporzionalità e al diritto all’abitazione, la Corte ha richiamato la giurisprudenza convenzionale e di legittimità, secondo cui la valutazione della proporzionalità dell’ordine di demolizione deve tener conto della consapevolezza della violazione da parte dell’interessato e dei tempi intercorrenti tra la definitività della decisione giudiziale e l’attivazione del procedimento esecutivo, al fine di consentire, se possibile, la regolarizzazione o la ricerca di soluzioni abitative. Nel caso di specie, il ricorrente aveva manifestato consapevolezza della natura abusiva dell’immobile, aveva beneficiato di un lungo tempo per regolarizzare e non si era attivato per rispettare il giudicato, elementi che hanno indotto il giudice dell’esecuzione a ritenere prevalente l’interesse pubblicistico al ripristino dell’equilibrio urbanistico, senza che le condizioni personali e familiari, genericamente allegate, potessero essere risolutive.
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