Falso su documento di espatrio e tenuità del fatto con recidiva reiterata (Cass. pen. Sez. VII n. 26109 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. La condizione di recidivo reiterato per plurime violazioni degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale e delle misure di prevenzione, nonché per ulteriori reati, preclude il riconoscimento della causa di non punibilità. In tema di falso, la mancata percezione ictu oculi dell’abrasione esclude la grossolanità del falso e, con essa, la configurabilità del reato impossibile ex art. 49 cod. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21.05.2025, aveva confermato la condanna del ricorrente per i delitti di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. L’imputato aveva alterato la propria carta di identità cancellando la dicitura attestante la non validità del documento ai fini dell’espatrio e ne aveva fatto uso, esibendola mentre si accingeva a salire su un treno diretto in Germania.
Avverso la pronuncia di secondo grado il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la contraddittorietà della decisione, la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, l’illegittimità dell’applicazione della recidiva e l’illegalità della pena.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha esaminato anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 49, 477 e 482 cod. pen. e il vizio di motivazione, sostenendo che la visibilità dell’abrasione rendesse il falso grossolano e quindi inidoneo a integrare il reato. La Corte ha ritenuto la doglianza priva di specificità: la sentenza impugnata aveva escluso la grossolanità del falso proprio perché l’abrasione non era percepibile ictu oculi, essendo stati i funzionari della Questura in grado di accorgersene solo a seguito di ulteriori controlli, attivati da precedenti specifici del ricorrente.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., la Corte l’ha giudicata parimenti generica, osservando che non sussiste un mutamento radicale tra il fatto contestato e quello accertato, essendo rimasto fermo il nucleo essenziale e decisivo costituito dalla falsità documentale.
Il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, con riferimento alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all’entità del danno o del pericolo, richiamando sul punto Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016. Il ricorrente ha omesso di confrontarsi con una delle concorrenti rationes decidendi, costituita dalla sua condizione di recidivo reiterato per plurime violazioni degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale e le misure di prevenzione ex art. 9 della legge n. 1423 del 1956, nonché per ulteriori reati di furto e per un delitto in materia di sostanze stupefacenti.
Anche il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti inammissibili. La Corte ha rilevato che le attenuanti generiche non potevano essere concesse a fronte dei numerosi precedenti del ricorrente, che smentivano la prospettata condizione di giovane particolarmente vulnerabile. Quanto alla recidiva, l’alterazione del documento è stata ritenuta espressiva di un’aumentata pericolosità e di un’accresciuta riprovevolezza della condotta, volta a sottrarsi agli obblighi, ai divieti e ai controlli istituzionali.
Il motivo sulla commisurazione della pena è stato infine respinto: la sanzione è stata calcolata in mesi otto quanto alla pena base, prossima al minimo edittale ma leggermente superiore per la particolare riprovevolezza della condotta, aumentata della metà ai sensi dell’art. 99, quarto comma, cod. pen. e ridotta di un terzo per il rito. La memoria difensiva non ha consentito una diversa valutazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 49 c.p. – Reato supposto erroneamente e reato impossibile
- Art. 99 c.p. – Recidiva
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 477 c.p. – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
- Art. 482 c.p. – Falsità materiale commessa dal privato
- Art. 521 c.p.p. – Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza
- Art. 522 c.p.p. – Nullità della sentenza per difetto di contestazione