Querela tardiva e recidiva: eccezioni di merito non dedotte in appello (Cass. pen. Sez. VI n. 35229 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità non è deducibile per la prima volta la tardività della querela, poiché l’eccezione impone accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito e, se non proposta tempestivamente in appello, resta preclusa nei gradi successivi. Nel giudizio sulla recidiva, la mera sostituzione, in sentenza, della qualificazione della recidiva specifica a quella infraquinquennale contestata non integra alcuna divergenza tra capo di imputazione e decisione. Il motivo che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e che non contesta l’accertamento concreto sulla capacità a delinquere è inammissibile, perché sollecita una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di appello con motivazione completa e non illogica.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia riduceva a quattro e a tre mesi di reclusione le pene irrogate in primo grado a due imputati, padre e figlio, per il reato di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle persone, di cui agli artt. 56 e 393 cod. pen. Agli imputati si contestava di aver usato violenza e minaccia contro un consulente finanziario al fine di ottenere la restituzione di una somma versata e il risarcimento del danno, senza riuscire nell’intento per ragioni indipendenti dalla loro volontà.
Gli imputati proponevano ricorso per cassazione con tre motivi, poi integrati da motivi aggiunti e note conclusive, lamentando il vizio di motivazione, l’improcedibilità di alcuni episodi per tardività della querela e l’errata applicazione della legge penale in materia di recidiva.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ricostruisce anzitutto la vicenda: i due imputati avevano anticipato alcune migliaia di euro a un consulente finanziario perché curasse la pratica di erogazione di un mutuo; il professionista, adducendo problemi di salute, se ne era disinteressato, e da ciò era scaturita la pretesa di restituzione e risarcimento, esercitata con minaccia e violenza.
Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché interamente declinato in fatto. La sentenza di appello poggia su molteplici riscontri convergenti: i tabulati telefonici, il referto sanitario, le sommarie informazioni dell’agente di polizia locale presente all’incontro, le fotografie, le dichiarazioni di un ulteriore teste e i files allegati alla querela. A fronte di tali elementi, ogni considerazione sulla natura truffaldina della condotta della persona offesa e sulla sua asserita inattendibilità — pur dubitativamente ammessa dalla stessa Corte d’appello — diviene recessiva e irrilevante.
Il secondo motivo, relativo all’intempestività della querela per alcuni episodi contestati in continuazione, non era stato previamente dedotto in appello ed è esposto in termini generici. La Corte ribadisce che la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito; a sostegno richiama Sez. 2 n. 8653 del 2023 e Sez. 3 n. 35767 del 2017. Il motivo è quindi inammissibile.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Non sussiste alcuna divergenza tra contestazione e sentenza per il mero richiamo alla recidiva specifica anziché a quella infraquinquennale. Inoltre il motivo non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, là dove la Corte d’appello, negata l’applicabilità delle attenuanti generiche in prevalenza, ha escluso la disapplicazione della recidiva in ragione di un precedente specifico e dell’assenza di segnali di resipiscenza. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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