Ricorso per cassazione inammissibile se reitera i motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35289 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione delle doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito. Siffatti motivi devono considerarsi non specifici ma solo apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Non è deducibile in sede di legittimità il vizio di motivazione che investa la graduazione della pena, rientrando essa nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., con onere argomentativo assolto mediante congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Il Fatto

Due ricorrenti sono stati condannati in grado di appello per i reati di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen. e agli artt. 110 e 648 cod. pen., in relazione a una vicenda di ricettazione. Avverso la sentenza della corte di merito entrambi hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché travisamento della prova e censure sull’eccessività della pena.

La questione centrale sottoposta al giudice di legittimità attiene all’ammissibilità dei ricorsi, sotto il profilo della specificità dei motivi e dei limiti del sindacato di cassazione sul giudizio di responsabilità e sulla dosimetria sanzionatoria.

La Motivazione della Corte

Con riguardo al ricorso del primo ricorrente, la Corte rileva che l’unico motivo, incentrato sulla violazione di legge e sul vizio della motivazione a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile. Esso si fonda su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi considerare non specifici ma soltanto apparenti.

Il giudice di legittimità osserva come la corte di merito abbia adeguatamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento con argomenti esenti da vizi logici. In particolare, quanto alla prova del dolo, la sentenza impugnata valorizza la mancata indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del ricorrente, congiuntamente alla sua condotta di fuga.

Quanto al primo motivo del secondo ricorrente, che deduce mancanza di motivazione e travisamento della prova sulla responsabilità per il reato di ricettazione in luogo del furto, la Corte lo ritiene anch’esso indeducibile, perché reiterativo di doglianze già presentate nel giudizio di appello, su cui il giudice di merito ha già adeguatamente motivato con argomentazioni esenti da vizi logici, con riguardo alla ritenuta mancanza di elementi probatori sufficienti indicativi della riconducibilità del possesso della res alla commissione del furto.

Il secondo motivo del medesimo ricorrente, relativo all’eccessività della pena, è dichiarato non consentito dalla legge in sede di legittimità e manifestamente infondato. Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero la gravità della condotta, la natura del bene ricettato e il comportamento processuale dell’imputato.

I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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