Sequestro preventivo e fumus: sufficienti indizi, non gravi indizi di colpevolezza (Cass. pen. Sez. V n. 1706 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione contro l’ordinanza del tribunale del riesame è ammesso solo per violazione di legge, nella quale rientra il vizio di motivazione solo quando l’apparato argomentativo sia del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Ai fini del fumus commissi delicti sono richiesti sufficienti indizi del reato e non gravi indizi di colpevolezza, non essendo estensibili alle misure reali le condizioni dell’art. 273 cod. proc. pen. Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è configurabile anche quando vengano di fatto acquisite le quote di una società già operativa, lasciandone immutata la titolarità formale in capo a terzi interposti, né richiede che il procedimento di prevenzione sia già iniziato. Quanto al periculum in mora, trattandosi di reato istantaneo con effetti permanenti, l’attualità dell’intestazione elusiva sorregge il sequestro impeditivo.

Il Fatto

Un’imprenditrice, titolare formale di una ditta individuale dedita alla coltivazione di bergamotto, era sottoposta a indagine per il reato di trasferimento fraudolento di valori, aggravato dall’agevolazione mafiosa, in concorso con il coniuge. Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo dell’impresa, ai sensi dell’art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., ritenendo la ditta riconducibile alla titolarità effettiva del coniuge, dominus di un disegno di intestazione fittizia volto a sottrarre i beni aziendali a misure di prevenzione.

Il Tribunale del Riesame aveva confermato il vincolo. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione degli artt. 125, comma 3, e 321 cod. proc. pen., degli artt. 512-bis e 416-bis cod. pen. e dell’art. 4 d.lgs. n. 159/2011, oltre al vizio di motivazione, sia sul fumus sia sul periculum, con riguardo all’asserita carenza di prova sul profitto e sul nesso causale con l’azienda in sequestro.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità. Secondo il diritto vivente, il ricorso avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando o in procedendo e dei soli vizi motivazionali radicali: quelli che rendono l’argomentazione del tutto mancante o inidonea a esporre l’itinerario logico seguito. L’illogicità manifesta della motivazione, ha ricordato il Collegio, non integra violazione di legge e può essere dedotta solo con lo specifico motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U n. 25932 del 29/05/2008; Sez. U n. 5876 del 28/01/2004).

Nel merito del fumus, la Corte ha ribadito che il giudice cautelare non è chiamato a un giudizio anticipato sulla responsabilità: sono necessari sufficienti indizi del reato, non gravi indizi di colpevolezza. Le condizioni generali dell’art. 273 cod. proc. pen. non sono estensibili alle misure reali, essendo precluse in sede di verifica della legittimità del sequestro le valutazioni sulla gravità degli indizi a carico degli indagati.

Quanto alla riconducibilità dell’impresa, il Collegio ha ritenuto che il Tribunale abbia illustrato in modo congruo la titolarità effettiva in capo al coniuge, che ne gestiva i poteri direttivi e vi faceva confluire denaro proprio e non tracciato, celandosi dietro l’intestazione formale alla moglie per timore di misure di prevenzione. Non rileva che la ditta fosse già esistente: il trasferimento fraudolento di valori è configurabile anche quando vengano di fatto acquisite le quote di una società già operativa, lasciandone immutata la titolarità formale, essendo sufficiente il trasferimento di risorse economiche all’impresa preesistente (Sez. 2 n. 2080 del 06/12/2018; Sez. 2 n. 28300 del 16/04/2019). Né l’intestatario fittizio deve essere animato dal dolo specifico, che caratterizza l’interponente, essendo sufficiente la consapevolezza di tale finalità elusiva (Sez. 2 n. 16997 del 28/03/2024; Sez. 6 n. 19108 del 15/02/2024).

La deduzione sull’inesistenza dei presupposti per una misura di prevenzione patrimoniale è stata giudicata generica e manifestamente infondata: il delitto può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione e prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo che l’interessato possa fondatamente presumere l’avvio del procedimento (Sez. 5 n. 1886 del 07/12/2021). Sul periculum, la Corte ha evidenziato che il sequestro si fonda anche sul comma primo dell’art. 321 cod. proc. pen.: il reato è istantaneo con effetti permanenti, sicché la disponibilità sostanziale del compendio e la persistenza del rapporto con l’interposta sorreggono il pericolo di protrazione e di reiterazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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